Fisco

Sostituzione del condizionatore anche senza lavori: spetta la detrazione

di Giorgio Gavelli

La sostituzione di un condizionatore senza funzione riscaldante con uno nuovo dotato di pompa di calore, in assenza di opere edilizie propriamente dette, può fruire della detrazione (attualmente) del 50% sino a 96.000 euro di spesa prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, a condizione che sia certificato (dal produttore o dall'installatore) il raggiungimento degli standard minimi di risparmio energetico previsti dalle disposizioni attuative. È questo il contenuto di una risposta ad interpello (prot. 909-746/2018) resa nei giorni scorsi dalla Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia-Romagna ad una contribuente alle prese con una pratica assai diffusa ma che ha da sempre presentato diverse perplessità applicative.

In un appartamento condominiale è stato sostituito nel corso del 2018 il condizionatore di vecchia generazione con un impianto nuovo, in grado di produrre anche calore senza sostituirsi al preesistente impianto di riscaldamento. Nel comune di residenza della contribuente, l'installazione di tale impianto (che non necessita di particolari lavori edilizi) è qualificata, urbanisticamente, come intervento di manutenzione ordinaria. Il dubbio riguarda la spettanza, nel caso concreto, di una delle seguenti agevolazioni fiscali:

risparmio energetico (articolo 1, commi 344 e seguenti, legge 296/2006);

bonus ristrutturazioni (articolo 16-bis, comma 1, lett. b, Tuir);

bonus per lavori relativi alla realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico (articolo 16-bis, comma 1, lett. h, Tuir);

bonus mobili e grandi elettrodomestici (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013).

La prima soluzione è chiaramente da scartare, poiché l'impianto integra quello condominiale di riscaldamento. Così pure la seconda, visto che la sostituzione dell'impianto non è stata preceduta o accompagnata da lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria. Elemento, questo, che elimina in radice anche la possibilità di fruire del “classico” bonus ristrutturazioni.

Per quanto riguarda gli interventi volti al risparmio energetico di cui al terzo punto sopra citato, la norma prevede che le spese ivi descritte «possono esser realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normative vigente in materia». La Dre emiliana, pertanto, conclude in senso favorevole alla detrazione del 50% della spesa sostenuta entro un limite massimo di 96.000 euro alle seguenti condizioni:

occorre acquisire idonea documentazione (fornita dall'installatore o dal produttore) che certifichi la rispondenza tecnica dell'impianto di condizionamento agli standard minimi di risparmio energetico stabilito con Dm 15 febbraio 1992 n. 107;

va predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non necessità, per l'intervento in oggetto, di un provvedimento urbanistico sulla base del regolamento edilizio comunale;

trattandosi di spesa sostenuta nel corso del 2018 per un intervento finalizzato al risparmio energetico occorre inviare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2015/2017, la comunicazione all'Enea attivata lo scorso 21 novembre. In particolare, la comunicazione andrà effettuata entro il prossimo 19 febbraio (90 giorni decorrenti dal 21 novembre), mentre solo per i lavori terminati successivamente a quest'ultima data, la comunicazione va effettuata entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Quest'ultimo adempimento trova conferma nella Guida rapida per la trasmissione dei dati pubblicata sul sito dell'Enea nell'ambito della quale, tra gli interventi sugli impianti tecnologici che richiedono la comunicazione (nonostante che la spesa si collochi all'articolo 16-bis del Tuir e non tra quelle di cui alla legge 296/2006) sono citate le «pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto».

Poiché anche questa agevolazione viene prorogata dalla manovra di bilancio a tutto il 2019 con le stesse maggiorazioni di aliquota (50% in luogo del 36%) e di importo (96.000 euro per unità immobiliare in luogo di 48.000 euro) già vigenti dal 26 giugno 2012, la risposta all'interpello è sicuramente utile ai tanti contribuenti interessati a questo tipo di intervento.

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