Fisco

Griglie ai marciapiedi, il condominio paga il Cosap

di Paolo Accoti

Sulle griglie condominiali su suolo di pubblico passaggio è dovuto il canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap). Il canone per l’uso del bene pubblico è dovuto anche in caso di dislocazione di griglie o intercapedini, da parte del condominio, su di un suolo asservito al pubblico passaggio ovvero anche in ipotesi di area comunque divenuta pubblica, sebbene già area perimetrale condominiale.

Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, II sezione civile, relatore Antonio Oricchio, nella sentenza n. 29447/2018.

La vicenda è arrivata in Cassazione dopo che un condominio aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la non debenza del canone, sentenza confermata dalla Corte d’Appello capitolina.

Il Comune ha proposto ricorso illustrando la violazione dell’articolo 63 del Dlgs 446/1997 («(...) I comuni e le province possono (...) prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone (...).») e affermando la sussistenza del proprio potere impositivo in ragione dell’originaria proprietà dell’area.

La Corte di Cassazione ricorda come le Sezioni Unite (sentenza 18037/2009) «hanno affermato che il canone per l’occupazione per cui si controverte “concepito come un quid ontologicamente diverso dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” rappresenta “il corrispettivo di una concessione reale o presunta». Tale principio enunciato dalle S.U. implica la debenza del canone in questione nelle ipotesi non solo di abusiva occupazione) di suolo pubblico, ma pure di collocazione di griglie o intercapedini insistenti su parte di suolo in ogni caso assoggettata a pubblico passaggio (il principio, inoltre, risulta sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n.ri 12167/2003, 14864/2006 e 10733/2018)». Il ricorso, quindi, viene accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

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