Fisco

Cessione ecobonus e interventi condominiali: conferme e incongruenze della nuova guida AdE 2018

di Luca Rollino e Ivana Lisitano


Nel mese di ottobre è stata pubblicata la nuova guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. L'Agenzia delle entrate ha reso disponibile un nuovo compendio contenente le novità in fatto di detrazioni fiscali, le regole e le procedure per poterne usufruire.
Le principali novità del 2018 riguardano:
- riduzione al 50% della percentuale di detrazione per una serie di interventi tra cui la sostituzione di infissi e la sostituzione di generatori di calore con impianti a biomassa o generatori a condensazione in classe A o maggiore;
- esclusione delle caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A;
- introduzione della nuova detrazione (65%) per l'impiego di micro-cogeneratori;
- detrazione al 65% per impianti dotati di sistemi ibridi o generatori d'aria calda a condensazione.
Oltre alle novità riguardanti gli interventi interessati dalle detrazioni, la guida AdE tratta la cessione del credito, con particolare attenzione agli interventi condominiali. Infine, sono presenti le regole e gli adempimenti necessari all'ottenimento delle detrazioni e le modalità di controllo da parte dell'Enea.

Cessione del credito
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e relative a interventi di riqualificazione energetica soggetti alle detrazioni fiscali è possibile la cessione del credito nei confronti di fornitori o altri soggetti privati, come specificato all'art. 14 comma 2-sexies del Dl 63/2013 e s.m.i. Per i contribuenti che nell'anno precedente alla spesa si trovano nella no tax area è poi possibile cedere il credito anche a intermediari finanziari e istituti di credito (Dl 63/2013 e s.m.i., artciolo 14, comma 2-ter).
Le caratteristiche dei soggetti che si trovano nella no tax area, i cosiddetti "incapienti", vengono definite all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a) del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al TUIR, ovvero il Dpr 917/1986. È infine possibile una sola cessione successiva a quella originaria.
Nel 2018, oltre alla cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, è stata prevista la cessione del credito anche per interventi sulle singole unità immobiliari.

Parti comuni di edifici condominiali
Per quanto riguarda le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione riguarda le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali è possibile accedere a percentuali di detrazione più elevate. Se l'intervento di coibentazione dell'involucro interessa una superficie maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, la detrazione spetta nella misura del 70%. La detrazione del 75%, invece, è relativa agli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al Dm del 26 giugno.
Anche per gli interventi condominiali è prevista la cessione del credito. I soggetti che possono usufruirne si dividono in incapienti e non. Per quanto riguarda i soggetti incapienti la guida recita: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70% e 75%, i condòmini che, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta "no tax area" (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante».
Per i soggetti diversi dagli incapienti, invece, la cessione parrebbe riguardare solo le detrazioni del 70% e 75% e non può essere a favore di istituti di credito, intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni.
Su questo punto la guida appare incongruente con quanto previsto dalla legislazione vigente (Dl 63/2013 e s.m.i.), che non limita le detrazioni cedibili alle sole caratterizzate dalle aliquote del 70%-75%, ma estende la facoltà a tutte le tipologie di detrazione. Diversamente da quanto previsto dalla legislazione corrente, la circolare n.11/E del 18 maggio 2018 specifica in modo limitativo che «[…] i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70% o al 75% delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione di credito».
Nella circolare 11/E/2018 i chiarimenti in merito di cessione del credito sono riassunti nelle tabelle riportate al paragrafo 2.
Quanto riportato nella nuova guida dell'Agenzia delle entrate è stato già oggetto del provvedimento n. 165110 del 2017, sempre dell'AdE (il Dl 63/2013 e s.m.i., all'articolo 14 comma 2-sexies recita che «Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»), che afferma non solo la possibilità di cedere il credito relativo agli interventi che portano a maggiori detrazioni (70% e 75%), ma anche quello corrispondente alla detrazione del 65%, per i soggetti incapienti, come stabilito dal comma 2-ter del Dl 63/2013 e s.m.i. Tale provvedimento infatti prevede: «Per i soli soggetti di cui al punto 1.1, lettera A), il credito cedibile corrisponde altresì alla detrazione disciplinata dall'articolo 14, comma 2-ter, del Dl 63 del 4 giugno 2013, spettante, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici[…]».
Il comma 2-sexies (Dl 63/2013 e s.m.i., all'articolo 14), infine, recita «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo» in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito: non viene esclusa, quindi, la facoltà di cedere la detrazione del 65% sulle spese relative agli interventi nelle zone comuni degli edifici condominiali anche per soggetti diversi dagli incapienti.

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