Fisco

L’ingiunzione fiscale al condominio non va notificata presso l’edificio

di Rosario Dolce

Il condominio, in quanto semplice ente di gestione, è privo di soggettività giuridica e, quindi, giuridicamente il domicilio dell'ente condominiale coincide con quello dell'amministratore pro tempore.
La Corte di Cassazione con varie pronunce ha avuto modo di precisare che la notifica di un atto indirizzato al Condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere fatta nello stabile condominiale solo qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi idonei; come tali, idonei a configurare un ufficio dell'amministratore, dovendo, in mancanza essere eseguita preso il domicilio di quest'ultimo.
Non solo. I giudici di legittimità hanno più volte ribadito che la notifica al condominio degli edifici, in quanto semplice ente di gestione privo di soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore.
L'amministratore, in effetti, viene configurato soggettivamente come elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, in mani proprie, l'atto da notificare a quest'ultimo può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli articoli 139 e seguenti del Codice procedura civile.
Tra questi luoghi può essere compreso, in quanto ufficio dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
Sulla scorta di tali premesse normative e giurisprudenziali, la Commissione tributaria provinciale di Frosinone – con Sentenza nr del 09 aprile 2018 nr 246 - ha dichiarato inesistente giuridicamente la notifica di un'ingiunzione di pagamento fiscale spedita a un condominio laziale da parte di un ente concessionario del servizio di riscossione per conto degli enti locali, in quanto effettuata presso l'edificio di cui consta la compagine e non, invece, presso un luogo riferibile al relativo amministratore pro tempore.

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