Fisco

Ecobonus globale ammesso dal giudice su singole unità

di Luca Benigni e Gianni Rota

Via libera all’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica su un ufficio preso in locazione dal contribuente, anche se non riguardano l’intero edificio. Così la Ctr Lombardia, con la 3645/26/18 (presidente Centurelli, relatore Marcellini), che contraddice la circolare 36/E del 2007.

Il Fisco effettua un controllo formale di Unico a un contribuente persona fisica e recupera per il 2009 l’Irpef relativa alle detrazioni fiscali per i lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344 dell’articolo 1, legge 296/2006), all’epoca agevolati con la detrazione del 55 per cento.

I problemi evidenziati dalle Entrate sono due:

i lavori hanno riguardato un immobile a uso ufficio ottenuto in locazione dalla Snc di cui il contribuente è socio;

l’intervento non ha interessato l’intero fabbricato, ma soltanto due unità immobiliari.

I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio danno ragione al contribuente per due ragioni.

In primo luogo, il requisito soggettivo – invocato dall’amministrazione richiamando la propria risoluzione 340/E dell’11 agosto 2008 – cioè la necessità che l’immobile sia di proprietà del richiedente, non è prescritto dalla norma. Questo anche perché la ratio legis prevede come preminente il fatto che sull’immobile vengano realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, indipendentemente che l’utilizzo faccia capo al proprietario oppure a un terzo. Anzi, sottolineano i giudici, «la giurisprudenza di merito ha sempre sostenuto che l’articolo 1, comma 344 della legge 296/2006 si applica anche nel caso che la società proprietaria dell’immobile lo conceda in uso a terzi sempre che ve ne siano i requisiti oggettivi».

In secondo luogo, per il giudice il requisito oggettivo non prevede necessariamente che gli interventi disciplinati dal comma 344 siano eseguiti sull’intero fabbricato. Il Fisco aveva fatto leva sulla diversa formulazione del comma 344 (che parla di «riqualificazione energetica di edifici esistenti») e il comma 345 (che – riferendosi alle “strutture opache” e alle finestre – menziona «interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari»). Una posizione risalente già alla circolare 36/E del 2007 (par. 3.1.) che ha introdotto la dicitura di riqualificazione “globale” di edifici esistenti, con tale intendendo quella relativa all’intero fabbricato. Secondo i giudici, invece, per la definizione di edificio ci si deve riferire all’articolo 2, comma 1, secondo cui «il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate e ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti».

Di certo, comunque, la legge (comma 344) prevede che l’intervento di riqualificazione energetica consegua un preciso «fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale». Risultato che, a leggere la sentenza, non pare essere stato contestato dal Fisco in questo caso, ma che - in linea generale - pare molto difficile da conseguire intervenentdo su singole unità e non sull’edificio nel suo insieme.

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