Fisco

Da solo, associato o in società, così il fisco per l’amministratore

di Alberto Maria Gaffuri

L’amministratore di condominio, quando svolge l’attività in forma individuale, dal punto di vista fiscale rientra nella categoria dei professionisti. Produce reddito di lavoro autonomo, determinato con il principio di cassa, assoggettato ad Irpef ordinaria. Il reddito è tassato al netto dei costi inerenti all’esercizio dell’attività.

Se l’amministratore possiede beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività o si avvale di dipendenti o collaboratori non impegnati in mere attività di segreteria o amministrative, si paga anche l’Irap.

Vi è però il regime dei forfettari, applicabile ai professionisti che conseguono compensi e sostengono spese per beni strumentali e per dipendenti e collaboratori inferiori ad un certo ammontare. I soggetti ammessi a questo regime determinano il reddito imponibile applicando ai proventi una percentuale di redditività stabilita in misura diversa per i vari settori di mercato. Nel caso degli amministratori si applica al reddito imponibile l’aliquota del 15%.

Lo studio associato

La professione di amministratore può essere svolta anche in forma collettiva. In tal caso, la modalità più diffusa è quella dello studio associato, che è una normalmente un’associazione non riconosciuta. Questa fiscalmente è tassata con il principio di trasparenza, ex articolo 5 del Tuir, in forza del quale il reddito (di lavoro autonomo, determinato con il criterio della cassa) prodotto dall’associazione viene imputato pro quota (e tassato con Irpef ordinaria) in capo agli associati in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla distribuzione. Non si può optare per la nuova Iri. Assoggettamento ad Irap.

La società

Altra forma in cui svolgere la professione è quella societaria, in forza dell’articolo 10 della legge 183/2011.

La Stp, che può essere quindi una società di persone o di capitali, svolge, tramite i suoi soci, attività professionale.

Tuttavia, le norme del Tuir dispongono che il reddito prodotto da una società, da qualunque fonte provenga, è reddito d’impresa.

La natura commerciale del reddito prodotto dalle Stp è stata confermata dalle Entrate con la risoluzione 56/E/2006 e nella recente risoluzione 35/E/2018 sulle Stp tra avvocati.

Se la Stp è una società di capitali, applicazione dell’Ires sul reddito netto (dedotti i costi inerenti). Però, in caso di distribuzione degli utili, le somme ricevute dai soci professionisti si considerano fiscalmente dividendi e sopportano la relativa tassazione (ora con ritenuta d’imposta al 26%).

Se la Stp agisce in forma di società di persone, la tassazione avviene con il principio di trasparenza.

Per le società di persone che si trovano in contabilità semplificata è prevista la determinazione del reddito, in deroga alle regole consuete in materia di redditi d’impresa, non più con il criterio di competenza, ma con quello di cassa (articolo 66 del Tuir).

Invece, le società di persone in contabilità ordinaria possono optare (per 5 anni) per la nuova Iri(articolo 55 bis Tuir), ovvero per la tassazione separata del reddito netto prodotto con aliquota Ires, fino a quando non viene distribuito ai soci, In tal caso, il reddito diventa tassabile in capo al socio nei modi ordinari, salvo, per evitare la doppia imposizione, la deduzione dalla base imponibile IRI delle somme distribuite ai soci.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©