Fisco

Amministratori di condominio, il quadro AC si alleggerisce

di Saverio Fossati

Adempimenti fiscali meno impegnativi per l’amministratore di condominio: con la risoluzione 67 di ieri l’agenzia delle Entrate chiarisce che non serve inserire nel quadro AC del modello Redditi (ex Unico) i dati relativi a pagamenti per lavori di recupero del patrimonio edilizio, sui quali è già stata operata dalla banca la ritenuta d’acconto dell’8 per cento. Un bel risparmio di tempo per il professionista e per i suoi consulenti.

In sostanza, afferma la risoluzione, l’articolo 1, comma 2 del Dm Finanze del 12 novembre 1998 esenta dall’obbligo di comunicare annualmente i dati relativi alle forniture di acqua, elettricità e gas, quelli dei compensi per servizi che sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte da parte del condominio (perché già risultano dal modello 770) e tutti quelli inferiori a 258 euro (riferiti al singolo fornitore).

Nella sezione III del quadro AC, quindi, si poneva il dubbio se annotare o meno le somme pagate all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, dato che per questa categoria di pagamento, che avviene solo tramite bonifico, la banca (o Poste Italiane) opera una ritenuta alla fonte in automatico. Ma, chiarisce la risoluzione, quei dati vengono già inseriti nel modello 770, quadro SY, sezione III, quindi sono del tutto assimilabili a quelli di cui parla l’articolo 2, comma 2, del Dm Finanze del 12 novembre 1998. Non solo. Le Entrate ricordano che quei dati affluiscono alla banche dati del fisco anche attraverso «il flusso telematico “bonifici per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

In conclusione, quindi, nella sezione III del quadro AC non vanno più indicati quei dati.

L’interpello del contribuente che ha dato origine alla risoluzione, probabilmente, partiva dal particolare trattamento di questa tipologia di compensi: sino alla circolare 40/2010 delle Entrate si correva il rischio di una doppia ritenuta, del 4% o del 20% (a seconda del tipo di prestazione) da parte del condominio e dell’8% da parte della banca, poi ricondotta a un’unica ritenuta alla fonte, da operarsi solo da parte di banca o Poste, dell’8 per cento. Quindi, il fatto che la ritenuta non fosse effettuata dal condominio ma da banca o Poste sembrava escludere l’esenzione dall’indicazione nel quadro AC.

Rimane un dubbio: nell’interpello che ha condotto alla risoluzione il contribuente si è, evidentemente, dimenticato di allargare la domanda ai pagamenti per gli interventi per il risparmio energetico nelle parti comuni condominiali, che subiscono lo stesso identico trattamento da banche e Poste Italiane e quindi dovrebbe essere anch’essi esentati dall’inserimento nel quadro AC. E le Entrate. Ma l’Agenzia risponde solo alle domande fatte, quindi, anche se la logica vorrebbe che pure questi pagamenti andassero esclusi, si dovrà aspettare una disposizione ufficiale.

Va comunque ricordato che l’omessa presentazione del quadro AC è soggetta a sanzione che va da 258 a 2.065 euro e non ha conseguenze per il condominio ma esclusivamente per l’amministratore.

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