Fisco

Tassato il magazzino all’aperto

di Patrizia Maciocchi

L’azienda che commercia in acciai e tubi di ferro deve pagare la Tari sul magazzino di stoccaggio. La Sezione tributaria della Cassazione (sentenza 22130/17) ha respinto il ricorso di una Srl, che aveva contestato l’obbligo di versare al Comune di Roma la tassa sui rifiuti relativa a un’area (di oltre 2mila metri quadrati) che era adibita a semplice deposito di materiali e merci destinate ad essere vendute.

Secondo la società, gli acciai speciali e i tubi termoidraulici erano semplicemente “parcheggiati” in quell’area, senza subire alcun processo di lavorazione tale da produrre limatura o rottami vari. E dunque non si sarebbe trattato di rifiuti speciali, ma solo di merci sistemate lì e in attesa di essere messe in commercio.

Diverso il punto di vista del l’Ama (azienda municipale ambiente), secondo cui la notevole quantità di scarti ferrosi, prodotti dalla società, rendeva inverosimile la tesi del semplice locale di stoccaggio.

L’area scoperta

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’impresa, ricordando che la Tari scatta per chiunque occupi locali, o aree scoperte diverse dalle pertinenze, a qualunque uso siano adibiti. Ferma restando la possibilità di applicare una riduzione, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (attestazione alla mano).

La Suprema corte ha precisato che «i residui prodotti in un deposito o in un magazzino, non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come assimilati agli urbani».

La funzione di magazzino

A parere dei giudici, l’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dall’utilizzo soggettivo e “momentaneo” del locale. La situazione che legittima l’esonero dalla tassa si verifica solo quando produrre rifiuti è impossibile in virtù della natura stessa dell’area, oppure esiste una condizione di inutilizzabilità che sia oggettiva e non modificabile.

La funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece operativa e generica e - come tale - non rientra tra le eccezioni previste dalla legge.

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