Fisco

Esonero dal tributo solo per i locali inutilizzabili

Il mancato uso dell’immobile non comporta automaticamente l’esonero dalla Tari, poiché bisogna distinguere il “non utilizzo” dalla “non utilizzabilità” dei locali.

L’ipotesi di “non utilizzo” riguarda un immobile arredato e allacciato ai servizi di rete (acqua, luce, gas, eccetera), ma di fatto non occupato per scelta del contribuente, che potrebbe sempre decidere di usarlo.

L’ipotesi di “non utilizzabilità” si verifica invece quando i locali sono oggettivamente inservibili (sforniti di allacci ai servizi e non arredati), per cui non si è nelle condizioni di abitarli. Solo in questo caso spetta l’esonero dalla Tari.

Pertanto, se l’immobile è sfitto e non occupato, per evitare di pagare il tributo si dovrà presentare al Comune una dichiarazione che attesti la cessazione degli allacci ai servizi di rete (almeno dell’energia elettrica) e la mancanza di arredi e/o suppellettili vari. La dichiarazione può essere sottoposta a controllo da parte dell’ente, quindi è meglio non barare.

Generalmente i regolamenti comunali disciplinano in maniera dettagliata i casi di inutilizzabilità dei locali e la procedura per bloccare il pagamento della Tari, per cui è consigliabile seguire le istruzioni fornite dalle amministrazioni locali, che in molti casi mettono a disposizione una specifica modulistica.

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