Fisco

Cessione crediti, limiti estesi al sismabonus ma non per gli «incapienti»

di Luca De Stefani

Per l’agenzia delle Entrate, le limitazioni alla cessione della detrazione sul risparmio energetico qualificato, contenute nella circolare 11/E/2018 sono applicabili anche agli interventi antisismici detraibili al 75% e 85% dell’articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del Dl 63/2013. A chiarirlo è la circolare 17/E di ieri, che invece non ha posto alcun limite alla cessione dedicata agli incapienti.

Secondo la norma, per tutte e tre le possibili cessioni del credito (risparmio energetico qualificato, misure antisismiche o incapienti), i cessionari possono essere sia i fornitori dei beni e servizi, necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, sia «altri soggetti privati». Ma, per le Entrate (circolare 11/E), nei casi di cessione di crediti per il risparmio energetico qualificato o per i suddetti lavori antisismici (circolare 17/E), gli «altri soggetti privati» devono intendersi solo quelli «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione», quindi, ad esempio gli altri contribuenti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi che hanno generato la detrazione che viene ceduta. Questa stretta, quindi, non riguarda le cessioni dedicate agli incapienti.

Gruppo, consorzio o rete

Se i lavori sono stati effettuati da un fornitore appartenente a un gruppo societario, il contribuente beneficiario del bonus può cedere il relativo credito anche a un’altra società del gruppo. In coerenza con questa interpretazione, contenuta nella circolare 11/E, ora l’agenzia ha chiarito che se i lavori sono effettuati da un’impresa appartenente a un consorzio o a una rete di imprese, il credito fiscale può essere ceduto anche direttamente al consorzio o alla rete o agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori. In tutti questi casi, però, se il potenziale cessionario, appartenente al gruppo, consorzio o rete del fornitore, è una banca, la cessione è possibile solo per i cedenti incapienti.

Subappalto

Se il fornitore dell’intervento si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera. Ma la detrazione può essere ceduta anche a soggetti che hanno stipulato un unico contratto di appalto per la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all’intervento complessivo agevolabile, ma che eseguono interventi che, se considerati separatamente, non darebbero diritto a detrazioni cedibili.

Successiva cessione

Per tutte e tre le possibili cessioni, il primo cessionario può effettuare una successiva cessione del bonus e le Entrate, con la circolare 11/E, ha limitato questa facoltà «ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria» (quindi, massimo due cessioni). Secondo la circolare di ieri, questa stretta non riguarda solo i crediti fiscali dei lavori di risparmio energetico qualificato e quelli dedicati ai cedenti incapienti, ma si applica anche a quelli per le misure antisismiche. Inoltre, il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato, non solo nella cessione originaria del credito, ma anche in quella successiva.

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