Fisco

Fattura elettronica obbligatoria dal 2019 anche in condominio

di Alessandro Notari

Dal 1° gennaio 2019 per tutti i contribuenti soggetti passivi Iva, e quindi anche per gli amministratori di condominio, la fattura diventa elettronica sia tra soggetti passivi (B2B) sia nei confronti di privati (B2C). Da tale data non sarà più possibile creare la fattura “manualmente” ed inviarla al proprio cliente, ma dovrà essere redatta rispettando determinati requisiti di forma e di contenuto, per poi essere inviata al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) che provvederà a trasmetterla al cliente.

La copia cartacea della fattura sarà poi sostituita dall’archiviazione e dalla conservazione digitale, che garantirà integrità ed autenticità del documento. L’introduzione della fattura elettronica comporterà una profonda rivoluzione nelle attività contabili per gli amministratori di condominio, sia con riferimento al ciclo attivo (emissione fattura) sia per quello passivo (ricevimento fattura), per il quale la normativa è già entrata in vigore dal 1°luglio di quest’anno, solo facoltativamente, con riferimento all’acquisto di carburante per autotrazione effettuato presso impianti stradali di distribuzione.

Il percorso della trasmissione della fattura elettronica può essere così sintetizzato:

1) l’amministratore emette la fattura in formato xml contenente, oltre alle informazioni previste dal Dpr 633/72 anche quelle necessarie per la gestione dell’invio della stessa tramite SdI, ossia il codice destinatario di sette caratteri alfanumerici che identifica il canale sul quale far transitare la fattura elettronica, oppure l’indirizzo Pec del destinatario sul quale verrà recapitata la stessa. La fattura elettronica xml potrà essere emessa utilizzando i servizi resi disponibili dall’agenzia delle Entrate (procedura web, software da installare su pc, app per dispositivi mobili) o tramite software disponibili sul mercato;

2) il Sistema di interscambio (SdI) riceverà il file della fattura, opererà su di esso un controllo formale e, in caso di accettazione, lo inoltrerà al destinatario; altrimenti invierà all’emittente una ricevuta con la motivazione dello scarto. In quest’ultimo caso la fattura si intenderà non emessa ed entro cinque giorni dovrà essere reinviata in modo corretto per non rischiare sanzioni;

3) il destinatario della fattura, cioè il cliente dell’amministratore di condominio, riceverà direttamente o tramite un intermediario le fatture di acquisto attraverso il canale comunicato precedentemente all’amministratore di condominio (codice destinatario o Pec). Se il destinatario è un consumatore finale senza partita Iva, o è un contribuente minimo/forfettario, la fattura sarà recapitata dallo SdI in un’area riservata all’interno del sito internet dell’Agenzia, previa comunicazione tempestiva allo stesso da parte dell’amministratore di condominio e consegna di una copia cartacea della fattura elettronica.

Le fatture elettroniche trasmesse attraverso lo SdI saranno archiviate dall’Agenzia previa adesione all’accordo di servizio.

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