Fisco

Lavori edili, sui «beni significativi» l’Agenzia invita a porre fine alle vecchie liti

di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

Sui beni significativi l'Agenzia chiede agli uffici di abbandonare le precedenti contestazioni, in quanto non in linea con quanto disposto dall'articolo, 1 comma 19 della legge di Bilancio 2018. Questo è un invito chiaramente riportato nella circolare 15/E/2018 che le Entrate fanno agli uffici periferici.

L'articolo 1, comma 19 della legge 205/2017 ha evidenziato quali sono gli oneri che concorrono alla produzione dei beni significativi ai fini dell'applicazione dell'Iva ridotta al 10 per cento. La stessa norma però rileva da una parte che «sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge» e dall'altra che «non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle operazioni effettuate».

Dalle due espressioni utilizzate si evince che il legislatore ha “salvato” i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore della norma fissando il limite di non procedere al rimborso dell'Iva nel solo caso di una maggiore imposta applicata su un'operazione effettuata. Su tal punto la circolare dell'Agenzia conferma che la norma, avendo natura interpretativa, esplica efficacia retroattiva sottolineando che le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma devono essere abbandonate dagli Uffici periferici fatto salvo il limite dei rapporti dove sia intervenuto un giudicato o vi sia stato un atto amministrativo definito. Nella pratica si possono verificare situazioni differenti.

Avviso di accertamento o Pvc con anni in contestazione

Nel caso in cui sia stato emesso un avviso di accertamento e siamo ancora nei termini per un ricorso oppure siamo in presenza di processo verbale di constatazione è opportuno presentare all'ufficio delle Entrate competente ad emettere gli avvisi di accertamento un’istanza di autotutela con la quale chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo o l'archiviazione dei rilievi emersi con il Pvc. Attenzione però a non far scadere i termini di un eventuale ricorso avverso l'avviso di accertamento in quanto l'istanza di autotutela non sospende detti termini.

Contenzioso pendente

Il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento e ha presentato ricorso innanzi alla Commissione tributaria. Si tratta evidentemente di un atto aperto ed in contestazione. In applicazione della circolare in esame il contribuente può presentare all'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento un’istanza di autotutela con la quale chiederne l'annullamento essendo venuto meno il presupposto impositivo. Se accolta vi sarà l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Se non viene accolta si potrebbe depositare in Commissione una memoria ad hoc con la quale ribadire la novità introdotta con l'articolo 1, comma 19, legge 205/2017 come interpretata dalla circolare 15/2018 e il fatto di aver presentato un atto di autotutela a cui l'Ufficio però non ha dato seguito. Contestualmente si chiederà di accogliere il ricorso proposto con condanna dell'Ufficio alle spese legali e, se del caso, al risarcimento.

Avvisi di accertamento in adesione

La circolare, riprendendo il dettato normativo, preclude solo i rimborsi dell'Iva applicata dal contribuente in misura maggiore sulle operazioni effettuate. Per le somme invece versate a seguito di adesione dove il contribuente aveva tenuto un comportamento poi rilevatosi coerente con l'articolo 1, comma 19, sia la norma che la circolare non precludono il rimborso ai contribuenti che hanno versato la maggiore Iva a seguito di atti impositivi emessi dall'Agenzia con i quali è stato contestato un comportamento risultato poi in linea con la norma. In tal caso si potrebbe profilare la possibilità di presentare una istanza di rimborso con la quale richiedere la maggior Iva versata a seguito di atti di adesione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©