Fisco

Ritenute del 4%: si avvicina la scadenza del 30 giugno

di Francesco Schena

Anche per quest'anno gli amministratori si confronteranno con la scadenza cumulativa del 30 giugno per il versamento delle ritenute d'acconto operate in occasione di pagamenti di prestazioni di opere o servizi in appalto. Per intenderci, si tratta della ritenuta del 4%.
Se per le ritenute del 20% operate nei confronti dei professionisti continuano ad essere versate entro il giorno 16 del mese successivo, il nuovo comma 2-bis dell'art. 25-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, prevede che il versamento della ritenuta del 4% sia effettuato dal condominio, quale sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute applicate raggiunga l'importo di euro cinquecento. Ma si è comunque tenuti al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora tale soglia non sia stata raggiunta.
Siamo, quindi, prossimi alla seconda scadenza del versamento cumulativo prevista per il 30 di giugno e sono in molti a chiedersi se al riguardo ci siano delle regole precise da seguire o dei codici ad hoc da utilizzare.
Un breve vademecum aiuterà a rispolverare i termini della questione.
1) Le nuove scadenze riguardano esclusivamente le ritenute del 4% applicate agli emolumenti corrisposti agli appaltatori (cod. tributo 1019 e 1020) e giammai quelle applicate alle prestazioni dei lavoratori autonomi (cod. tributo 1040) che continuano ad essere versate entro il 16 del mese successivo;
2) Chi ha continuato ad osservare le precedenti scadenze, versando al 16 del mese successivo le ritenute del 4% operate, non incorre in alcuna sanzione;
3) Se nel mese di maggio è stata raggiunta o superata la soglia dei 500 euro, il versamento va fatto entro il 16 di giugno o con ravvedimento nei giorni successivi;
4) Se la soglia dei 500 euro non è stata raggiunta entro il 31 di maggio le ritenute vanno versate comunque entro il 30 giugno, qualunque ne sia l'ammontare e unitamente a quelle operate fino allo stesso 30 giugno;
5) Il calcolo dell'ammontare delle ritenute deve riferirsi non solo a quelle concretamente applicate ma anche a quelle che andavano applicate ma non lo sono state per mera svista;
6) Il modello F24 va compilato utilizzando un rigo per ammontare del medesimo codice tributo e con riferimento allo stesso mese di applicazione.
In molti si sono chiesti della legittimità di una compilazione unica, riferita cumulativamente al solo mese di giugno e per singolo tributo. A parere di chi scrive una tale scelta non sarebbe totalmente corretta e questo lo si può meglio comprendere se si pensa a come (almeno in teoria) si possano versare entro il 30 giugno anche le ritenute operate nel mese di dicembre 2017 e, dal prossimo anno, quelle dal 21 dicembre dell'anno prima. Se compilassimo, perciò, un unico rigo con mese di riferimento a giugno per singolo tributo ed importo cumulativo perderemmo la coerenza tra le dichiarazioni del sostituto d'imposta (Certificazione Unica e Modello 770) rispetto alla necessaria distinzione tra anno 2017 e 2018.

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