Fisco

Il tardivo adempimento formale non fa perdere il diritto all’ecobonus

di Massimo Romeo

Va comunque riconosciuto il beneficio fiscale per le spese di riqualificazione energetica qualora il contribuente invii tardivamente la prescritta documentazione all’Enea, in quanto non può esserne pregiudicata la detrazione dall’imposta dovuta laddove dimostri l’esecuzione dei lavori e il sostenimento delle relative spese. Questo il principio della sentenza 2181/2018 della Ctr Milano, depositata il 16 maggio, che dà continuità all’orientamento delle commissioni di merito milanesi, in tema di agevolazioni, circa la prevalenza della “ sostanza sulla forma”.

La questione controversa ruotava intorno al mancato riconoscimento delle spese di riqualificazione energetica da cui scaturiva l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta e l’emissione della cartella di pagamento oggetto d’impugnazione. Una pretesa fondata sul tardivo invio della documentazione all’Enea e sulla circostanza che l’agevolazione non spetta per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti. Il contribuente contestava il carattere meramente ordinatorio del termine previsto dalla norma agevolativa per l’invio dei dati all’Enea nonché che gli interventi effettuati erano consistiti solo nell’installazione di quattro infissi, nella posa in opera del riscaldamento con caldaia a condensazione e nella posa di pannelli termici.

La Ctp di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente al mancato superamento del limite di detrazione complessivo per i tre immobili , respingendo le altre doglianze e ritenendo che il contribuente avesse disatteso il termine previsto per la trasmissione dei dati all’Enea e neppure regolarizzato la propria posizione mediante il ravvedimento operoso al fine di evitare che adempimenti formali , non eseguiti tempestivamente, precludano la possibilità di fruire dei benefici fiscali.

La Ctr accoglie integralmente la domanda del contribuente annullando in toto l’iscrizione a ruolo. Il focus dell’iter dei giudici d’appello si concentra sulla valutazione di due aspetti decisivi per la risoluzione della controversia: la decadenza dall’agevolazione per il tardivo invio della comunicazione dei dati all’Enea; il decorso del termine per la remissione in bonis quale ulteriore causa di decadenza dal beneficio.

Sul punto l’Ufficio, per confermare la legittimità del proprio operato, aveva richiamato alcune circolari e rammentato i requisiti per la remissione in bonis ovvero: a) effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; b) versare contestualmente l’importo della sanzione minima, senza possibilità di compensazione; dovendosi, all’uopo, intendere che la prima dichiarazione dei redditi utile è quella il cui termine di presentazione scade dopo quello previsto per effettuare la comunicazione, ovvero, nel caso di specie, quello ordinario per la dichiarazione, non rilevando il periodo di tolleranza di 90 giorni dell’articolo 2, comma 7, Dpr 322/98 entro il quale la dichiarazione non si considera omessa (circolare 38/2012). Da questo ragionamento l’Ufficio ne aveva fatto discendere la conseguenza che nell’ipotesi in cui non si rientri nei termini della remissione in bonis l’omessa comunicazione all’Enea comporta la decadenza dell’agevolazione.

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