L'esperto rispondeFisco

Sconto a chi paga le opere nello studio del figlio

Marco Zandonà

La domanda

Una madre ristruttura la casa dove ha sede lo studio del figlio. Tale studio, composto da una sola stanza, non è però interessato dalla ristrutturazione che si concentra al secondo piano della casa (accatastata come immobile unico). La donna, avendo pagato tutti i lavori, può fruire delle agevolazioni?

La risposta è affermativa, ma solo a condizione che lo studio sia accatastato come abitazione (e non un A/10) e che il figlio sia convivente con la madre da prima dell’inizio dei lavori sull’immobile posseduto o detenuto (in locazione o comodato) dal figlio. La detrazione Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricato medesimo. A questo riguardo, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 184/E/2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che sussista la situazione di convivenza (testimoniata, per esempio, dal certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione e che le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente. In presenza di tutti i requisiti, la detrazione compete al parente in quanto comunque detentore del fabbricato. Pertanto, se il soggetto paga le spese di ristrutturazione della casa/studio del figlio (bonifici da lui eseguiti e fatture a lui intestate) e i due sono conviventi anche in una casa diversa da quella oggetto dell’intervento di ristrutturazione, il genitore fruisce della detrazione (sempre che lo studio sia accatastato come abitazione, altrimenti lo sconto non si applica). A tal fine è irrilevante che i lavori riguardino solo un piano dell’unità immobiliare: non è necessario, infatti, che la ristrutturazione coinvolga l’intero immobile.

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