Fisco

Tari, calcolo presunto per i non residenti

di Giuseppe Debenedetto

Il criterio di calcolo della tassa sui rifiuti (Tari) per le utenze non stabilmente attive (seconde case, immobili a disposizione, eccetera), basato convenzionalmente sul numero di componenti del nucleo familiare in proporzione alla superficie dell’immobile, deve essere presuntivo e non assoluto. Si deve quindi lasciare al contribuente la possibilità di dichiarare l’effettivo numero di componenti del proprio nucleo familiare. In tal senso si è espresso il governo il 1° dicembre 2017, in risposta a un’interpellanza parlamentare, richiamando la sentenza 8383/2013 della Cassazione.

Il principio di presunzione

La Corte aveva infatti evidenziato che, in riferimento alle abitazioni di cui non risultano esserci soggetti residenti e per le quali non è quindi possibile stabilire il numero dei componenti del nucleo familiare, il Comune può stabilire un criterio presuntivo, in alternativa a quello dettato dal riferimento alla residenza. Tuttavia, tale criterio presuntivo non dev’essere inteso nella sua assolutezza, ma in relazione all’implicita finalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto di occupanti, solo laddove quest’ultimo non si possa evincere sulla base del criterio di residenza.

In sostanza, i Comuni non possono introdurre presunzioni assolute sul numero dei componenti, trattandosi di materia appartenente alla fattispecie imponibile e quindi riservata al legislatore. Le amministrazioni possono solo indicare nel regolamento dei criteri orientativi di prima attribuzione delle utenze domestiche dei non residenti: fermo restando che, in presenza di istanze del contribuente che non appaiano irragionevoli, devono attenersi alle indicazioni della parte.

Inoltre, nel prototipo del «Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tares» – i cui princìpi possono applicarsi anche alla Tari – viene precisato che, nel caso in cui il Comune abbia adottato un criterio alternativo a quello della residenza (come nell’ipotesi in questione), «resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza» (articolo 17, comma 3), ma non anche il dato «inferiore».

Peraltro, una maggiore tassazione dell’utenza domestica “stagionale” sarebbe non solo irrazionale, ma contraria alla ratio del tributo, che prevede la possibilità di introdurre agevolazioni per le «abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo» (articolo 1, comma 659, legge 147/2013).

L’equità della tariffa

Sulla questione è intervenuto anche il Consiglio di Stato, con la sentenza 4223 del 6 settembre 2017, ritenendo illegittimo un regolamento comunale che fissava tariffe più alte per le utenze domestiche dei non residenti. La tassa sui rifiuti è infatti finalizzata a consentire la copertura dei costi del servizio, non anche un’atipica forma di prelievo sul reddito o sul patrimonio. Da ciò ne consegue che i Comuni non possono determinare le tariffe in libertà, generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandosi con argomenti estranei allo specifico contesto. Ad esempio, in una località turistica a vocazione balneare, dove è normale immaginare che i non residenti siano mediamente assenti per la maggior parte dell’anno, sarebbe paradossale far pagar loro un tributo maggiore rispetto ai residenti che invece producono più rifiuti.

In conclusione, nella circostanza in esame il criterio di calcolo adottato dall’ente locale si rivela non corretto, oltre che non aderente al principio comunitario «chi inquina paga», per cui il prelievo deve rispettare il criterio della “proporzionalità”. Si tratta di un parametro largamente applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia fiscale, secondo il quale non sono ammessi regimi d’imposizione i cui fatti costitutivi si fondano su presunzioni legali che non ammettono prova contraria.

Sono proprietario di una seconda casa di 70 mq situata in un Comune diverso da quello di residenza e pago la Tari calcolata su cinque componenti del nucleo familiare, ma in realtà siamo solo in due. Ho potuto verificare che per i residenti il Comune prende il numero dei componenti che risulta all’anagrafe, mentre per i non residenti applica un criterio presuntivo proporzionato alla superficie dell’immobile. Uso l’immobile solo un mese all’anno e finisco per pagare la stessa Tari che verso al Comune in cui risiedo per oltre 300 giorni all’anno. Il criterio di calcolo è corretto?

G. F. - torino

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