Fisco

La certificazione fiscale correggibile per errori «gravi»

di Andrea Cartosio

È ufficialmente iniziata la stagione delle dichiarazione dei redditi 2018.

L’avvio “ufficioso” è avvenuto il 16 aprile, data in cui l’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la “dichiarazione precompilata” e come da qualche anno a questa parte, iniziano a sorgere i dubbi amletici per gli amministratori sulla correttezza o meno di quanto certificato ai condòmini, derivanti da telefonate o comunicazioni da parte degli stessi, poiché i dati presenti nella loro dichiarazione precompilata, relativi alle spese soggette a detrazione fiscale effettuate in condominio, non rispecchiano le loro aspettative.

Va premesso che alla data odierna, l’amministratore risulta impossibilitato ad apportare modifiche o integrazioni ai dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate relative a segnalazioni pervenutegli successivamente alla scadenza prevista per il 9 marzo, poiché l’obbligo d’invio di tale comunicazione si poneva esclusivamente per consentire all’amministrazione finanziaria l’inserimento dei dati nella “dichiarazione precompilata” messa a disposizione dei contribuenti. Tuttavia, ciò non impedisce ad ogni singolo contribuente l’apporto di modifiche che ritiene doverose ai dati immessi nella “dichiarazione precompilata”.

Quando l’amministratore deve modificare la certificazione resa ai condòmini?

Può accadere che l’amministratore si trovi a dover modificare la certificazione emessa inizialmente al condòmino poiché errata, ma tale nuovo documento, essendo successivo all’invio della prima comunicazione all’agenzia delle Entrate, potrà essere modificato esclusivamente nel caso vi sia un comprovato errore derivato dal mancato recepimento di una comunicazione pervenutagli da un condomino entro il 31 dicembre, poiché le detrazioni seguono un principio di cassa come la comunicazione delle spese soggette a detrazioni fiscali. Si potrà procedere analogamente anche in caso di intestazione della prima certificazione difforme da quanto presente in anagrafe condominiale, ovviamente in assenza della comunicazione cui sopra.

La circolare 7/E 2018

E’ stata pubblicata dall’agenzia delle Entrate in data 27 aprile la Circolare 7/E, che fornisce istruzioni per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017, rappresentando un’esposizione specifica delle disposizioni riguardanti gli oneri deducibili e detraibili per il contribuente.

È opportuno segnalare che, per quanto concerne gli aspetti legati al condominio, la circolare presenta (presumibilmente) un refuso nella parte riguardante le quote che l’amministratore deve certificare ai singoli condòmini: vi si afferma che si deve certificare solo quanto hanno versato i condòmini: Mentre è assodato che la certificazione va fatta in base alla spesa sostenuta, bonificata e ripartita dal condominio anche in caso di morosità del singolo condòmino. L’amministratore è tenuto a certificare ai condòmini la quota di spesa di loro spettanza scaturita dai pagamenti effettuati all’impresa esecutrice dei lavori, ripartita in riferimento al criterio deliberato in assemblea condominiale.

Resta inteso che il moroso non può detrarre quanto non ha pagato.

Chi paga in ritardo

Comunque è bene precisare che, come istituito con la circolare 122/99 e ripreso nella Guida “Ristrutturazioni Edilizie: agevolazioni fiscali” aggiornata al mese di febbraio 2018, il condòmino che non avesse adempiuto all’obbligazione condominiale potrebbe mettersi in regola con il pagamento delle quote dovute entro il termine di presentazione della sua dichiarazione dei redditi e fruire del beneficio fiscale.

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