Fisco

Le detrazioni per interventi antisismici nel modello 730/2018

di Elena Ferrari


La legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato e ampliato la detrazione fiscale per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i) del Dpr 917/1986. Giunto ormai il momento di compilare il modello 730/2018, è utile riepilogare le modalità attraverso cui tale detrazione può essere fruita.

L'agevolazione
Tra gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione IRPEF per il recupero edilizio, la lett. i) dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR annovera quelli tesi "all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione".
Tali interventi devono essere effettuati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
In linea generale, tali interventi, ove realizzati su unità abitative, danno luogo ad una detrazione in misura pari al 50% per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio per il 2017, gli interventi di cui alla lett. i), eseguiti sia su abitazioni sia su edifici adibiti ad attività produttive, possono dare luogo ad una detrazione del 50% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e le relative procedure autorizzatorie devono essere iniziate dopo il 1° gennaio 2017. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
La nuova agevolazione può riguardare non soltanto gli edifici che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) ma anche quelli situati in zone a minor rischio sismico (zona 3 di cui alla stessa Ordinanza).
Qualora la realizzazione di tali interventi implichi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione aumenta al 70% della spesa sostenuta, mentre diviene pari all'80% nel caso in cui dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Ove gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni del 70 e dell'80% spettano rispettivamente:
-in misura pari al 75%, se si verifica una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
-in misura pari all'85%, se la riduzione del rischio sismico determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati sono stati stabiliti dal Dm infrastrutture e trasporti 58 del 28 febbraio 2017 poi modificato dal successivo Dm 65 del 7 marzo 2017 e relativi allegati.
Il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto) la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.
Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
A parere dell'Agenzia delle entrate, circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, non è possibile scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio, pertanto chi intende avvalersi della maggiore detrazione del 70 o dell'80% deve necessariamente ripartire la detrazione in cinque rate. Ad ogni modo, resta ferma la possibilità di avvalersi dell'agevolazione nella forma originaria di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i) del Dpr 917/1986, fruendo della detrazione del 50% della spesa da ripartire in dieci quote di pari importo.
La citata circolare conferma inoltre che, come già chiarito dalla risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017, nel caso in cui nello stesso edificio siano realizzati interventi di natura diversa, quali ad esempio, interventi antisismici e di manutenzione straordinaria, il limite di spesa agevolabile rimane unico (96.000 euro), in quanto tale limite si riferisce ai singoli immobili oggetto di intervento e gli interventi antisismici non costituiscono una categoria di interventi agevolabili diversa da quelle già previste.

Modalità di compilazione del modello 730/2018
Allo scopo di fruire delle detrazioni conseguenti agli interventi antisismici, occorre compilare correttamente la sezione III A del quadro E (caselle dei righi da E41 ad E43), avendo cura di indicare:
- nella colonna 1, l'anno in cui sono state sostenute le spese (2017);
- nella colonna 2, uno dei codici identificativi del tipo di intervento eseguito (per esempio, il codice 5 nel caso in cui nel 2017 siano state sostenute spese per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3 che danno luogo alla detrazione del 50%);
-a colonna 8, il numero della rata utilizzata nel 2017 (per le spese sostenute nel 2017 va quindi indicato il numero 1);
- nella colonna 9, l'intero importo della spesa sostenuta nel 2017;
- nella colonna 10 e nella successiva sezione III-B vanno indicati rispettivamente un numero progressivo per indicare l'immobile oggetto di intervento e i dati che lo identificano ai fini catastali oltre che eventualmente alcuni altri particolari dati utili ai fini della detrazione.

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