Fisco

Per l’acquisto del box auto sconto anche senza bonifico

di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Detrazione fiscale del 50% spettante in caso di acquisto di box pertinenziale d’immobile abitativo garantita anche con transazione diversa dal bonifico, se il pagamento avviene in presenza del notaio. È questo uno dei nuovi chiarimenti contenuti nella circolare n. 7/E/2018 dell’altro ieri, che aggiorna il vademecum delle Entrate già pubblicato l’anno scorso sugli oneri detraibili/deducibili recuperabili con il modello 730 (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

Box auto

Sui box pertinenziali le Entrate riprendono quanto già illustrato nella circolare 43/E/2016 circa la spettanza dell’agevolazione pur in assenza di bonifico bancario “parlante”. Per la detrazione è sufficiente l’indicazione in atto del vincolo di pertinenzialità, nonché l’aver “tracciato” il pagamento, anche con strumenti diversi dal bonifico direttamente nel contratto stipulato in presenza del notaio. In questo caso va tuttavia richiesta l’attestazione resa dall’impresa venditrice, mediante atto notorio, di aver contabilizzato il corrispettivo ai fini della corretta tassazione del reddito, oltre alla dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione.

Inoltre, in caso di vendita del box per il quale si è fruito della detrazione il proprietario del bene principale può continuare a fruire della detrazione per il box a condizione che lo indichi espressamente nell’atto di vendita. Viceversa, in assenza di tale indicazione l’acquirente può fruire delle quote residue della detrazione solo se nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box ad un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale.

Sisma bonus

Importanti chiarimenti anche sul “sisma bonus”, le cui regole applicative sono cambiate a partire dal 1° gennaio 2017 e a cui la circolare dedica un intero nuovo paragrafo.

L’Agenzia chiarisce che per tali spese la detrazione spetta nella misura del 50% nel limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare e va ripartita in cinque anni. La detrazione compete per le costruzioni relative ad abitazione (non necessariamente prima casa) e ad attività produttive negli edifici ubicate in zone sismiche (1, 2, 3 ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003). Se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione spetta nella maggiore misura rispettivamente del 70 o dell’80% delle spese sostenute.

Non è possibile, però, scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio; pertanto, chi intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell’80%) dovrà ripartire la detrazione in cinque rate. Resta ferma la possibilità di avvalersi dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, fruendo della detrazione del 50 per cento della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo. In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di natura diversa ad esempio, interventi antisismici e di manutenzione straordinaria, il limite di spesa agevolabile è unico (96mila euro) in quanto riferito all’immobile.

Bonifica amianto

Infine viene circoscritto in maniera più chiara il perimetro dell’agevolazione in caso di interventi finalizzati alla bonifica dell’amianto. Gli interventi di bonifica costituiscono, infatti, una categoria a parte che risulta agevolabile indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli interventi stessi rientrano. Ne consegue che la detrazione spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e riguarda anche, ad esempio, il trasporto da parte di aziende specializzate dell’amianto in discarica.

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