L'esperto rispondeFisco

L’acconto pre-lavori riguarda solo i materiali

Marco Zandonà

La domanda

In relazione a lavori di rifacimento del tetto di una villa unifamiliare, nel 2012 ho pagato un acconto con bonifico per il recupero del 50%, indicando la relativa legge. Nel bonifico si indicava l'acconto sui lavori del tetto e il riferimento catastale. Recentemente l’agenzia delle Entrate mi ha segnalato di non poter accettare tale somma in detrazione, perché la data della Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) è successiva a quella del bonifico stesso. In un incontro con il funzionario incaricato, non mi è stato indicato alcun riferimento a supporto. C'è qualche precedente a proposito?

Nel caso di specie, occorreva specificare che si trattava di acconto per materiali e non anche per i lavori, le cui spese devono essere sostenute dopo il loro inizio. Ai fini della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4, della legge 27 dicembre, n. 205, legge di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), rilevano anche tutti i bonifici relativi all’acquisto dei materiali e non all’esecuzione delle opere, pagati con bonifico bancario o postale prima del rilascio del provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori (circolare 95/E del 2000). In sostanza, i materiali possono essere acquistati prima del provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori, l’importante è che i lavori effettivamente inizino dopo il rilascio o la operatività del provvedimento. Inoltre, è necessario che risulti certa l’inerenza dei materiali ai lavori poi eseguiti e abilitati dal provvedimento urbanistico.In ogni caso, in presenza di indicazione generica, è possibile sostenere in sede di contenzioso che si trattava di acconti e che le indicazioni da parte dell’agenzia delle Entrate destano incertezze.

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