Fisco

Il sisma bonus spetta anche sulle abitazioni locate da imprese

di Marco Zandonà

Il sisma bonus si applica anche per gli interventi antisismici eseguiti su immobili residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società e destinati alla locazione. Quello contenuto nella Risoluzione 22/E del 12 marzo 2018 dell’agenzia delle Entrate è un chiarimento molto atteso , che amplia il mercato potenziale attivabile con tale misura.

Si tratta della detrazione in Irpef e Ires, da recuperare in 5 anni in sede di dichiarazione dei redditi, delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1,2,3) vigente sino al prossimo 31 dicembre 2021. In particolare, la percentuale di detrazione è pari al 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali (in questo non molto diversa, se non nei termini di fuizione, da quella già prevista in precedenza) ma sale al 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe e all’80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi. Tali percentuali di detrazione delle spese sono aumentate del 5% (75% e 85%) se trattasi di interventi eseguiti su condomìni (dove si può anche optare per la cessione a terzi del credito di imposta).

In particolare, il chiarimento riguarda la possibilità per un soggetto Ires di fruire della detrazione su un edificio che, a seguito della ristrutturazione, viene in parte adibito ad uffici ed in parte a residenziale, e comunque destinato alla locazione e non più all’uso diretto.

L’agenzia ha precisato che le uniche condizioni imposte dalla norma per accedere ai benefici sono che si tratti di immobili adibiti ad abitazione (non necessariamente principale e quindi anche destinati alla locazione) o ad attività produttive localizzati nelle zone sismiche 1,2,3, del territorio nazionale, posseduti o detenuti da soggetti Irpef o Ires. Riconoscimento importante, peraltro già avvenuto con la legge 232/2016 anche se una precedente circolare (la 29/E/2013) continuava a creare dubbi, ora chiariti con la nuova risoluzione.

Un riconoscimento che, per l’applicazione dell’ecobonus, stanno ancora aspettando i fabbricati locati da imprese, in virtù di un’interpretazione restrittiva fornita dalla stessa Agenzia nel 2008 (R.M. 340/E) e non ancora rivista.

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