Fisco

I quesiti e le risposte della diretta nel videoforum sui bonus casa e condominio

di Luca De Stefani e Saverio Fossati

Se i lavori di ristrutturazione sono pagati da un soggetto diverso dal proprietario di casa (come il coniuge o un genitore), il proprietario può usufruire del bonus mobili?

Secondo l’agenzia delle Entrate chi esegue il bonifico “parlante” può indicare nella relativa causale anche il codice fiscale di un soggetto terzo, nominandolo così beneficiario dell’incentivo. Si deve essere in regola, però, con «tutte le altre condizioni previste dalla norma», come, per esempio, la comproprietà o contitolarità dei diritti reali o personali di godimento dell’immobile ovvero, in alternativa, il fatto che il beneficiario del bonus sia, prima dell’inizio dei lavori, un familiare convivente nell’immobile ristrutturato. Ma c’è anche un’altra regola generale, la quale impone che le spese sostenute siano «effettivamente rimaste a carico» del contribuente che le detrae. Quindi, «l’ordinante del bonifico» può essere un soggetto diverso da quello il cui codice fiscale è indicato nella causale «quale beneficiario della detrazione» (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, paragrafo 3.1),ma ciò è possibile solo se il conto corrente dell’ordinante è cointestato con il beneficiario del bonus.

Con l’acquisto del box auto, limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione (e dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore all’acquirente), dato che questa spesa rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia agevolabili, si ha il diritto al recupero della detrazione del bonus mobili?

No, non è possibile, sono rilevanti per il bonus mobili solo la manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni condominiali), il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e l’acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.1, risposta dell’agenzia delle Entrate fornita a Telefisco 2014 il 30 gennaio 2014 riportata nella circolare 14 maggio 2014, n. 10/E, risposta 7.1, risoluzione della Direzione regionale delle Entrate del Veneto dell’8 novembre 2013, prot. 907-48973 e circolare Entrate 18 settembre 2013, n. 29/E, Guida sul Bonus Casa 2017 del 15 febbraio 2017).

Iva al 4% o al 10% per interventi edilizi per prima casa: come interagiscono con le detrazioni del 50% e 65% a seconda del tipo dell’intervento? Con Iva al 4% si può detrarre comunque?

In generale, per la costruzione di nuovi edifici o l’ampliamento non si può beneficiare delle agevolazioni fiscali del 50% e del 65%, quindi, difficilmente è possibile applicare l’Iva del 4% (tipica della costruzione di prima casa) ai lavori agevolabili ad uno dei due bonus. Vi sono però alcune eccezioni. Dal 2012, sono detraibili dall’Irpef al 50% anche le spese per la “ricostruzione” o il “ripristino” degli immobili danneggiati a seguito di “eventi calamitosi”, quindi, in questi casi se il committente è una persona fisica, in possesso dei requisiti prima casa, è possibile applicare l’Iva del 4% (voce n. 39, Parte II, Tabella A, allegata al Dpr 633/72) alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto o d’opera. Indipendentemente dal possesso dei requisiti prima casa, poi, alle suddette ricostruzioni post calamità si applica l’aliquota Iva del 4% all’acquisto e all’importazione di beni finiti (sanitari, caldaia, infissi esterni e interni, di cui alla voce n. 24,). Inoltre, anche per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche si possono utilizzare le due agevolazioni, quindi, si può beneficiare della detrazione Irpef del 50% e dell’aliquota Iva ridotta del 4% (voce n. 41 ter). Anche la realizzazione di box auto pertinenziali è detraibile al 50% e per la loro costruzione si applica l’Iva del 4%, se sono pertinenza di prima casa (voce n. 39). Si ha il doppio bonus anche se vengono acquistate dall’impresa costruttrice, entro cinque anni dall’ultimazione dell’intervento edilizio (voce n. 21, Parte II, Tabella A, allegata al dpr n. 633/72). Infine, valgono queste stesse condizioni (prima casa e acquisto entro i 5 anni dall’ultimazione) anche per applicare l’Iva del 4% (voce n. 21, Parte II, Tabella A, allegata al dpr n. 633/72) sull’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, per le quali spetta anche la detrazione del 50% del 25% del prezzo, solo se l’acquisto viene effettuato entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori (articolo 16-bis, comma 3, Tuir). Per gli interventi per il risparmio energetico, detraibili al 55-65%, invece, non è mai possibile riuscire a cumulare questa agevolazione con l’aliquota Iva ridotta del 4%.

Se chi effettua spese di arredi per ristrutturazione risulti incapiente , le relative detrazioni possono essere cedute? A chi e come?

Il meccanismo della cessione del credito d’imposta, per ora, funziona solo in relazione alle spese per il risparmio energetico qualificato (detrazione del 65%).

Spetta il bonus del 50% per l’acquisto di garage pertinenziali nel caso di contribuente possessore di abitazione ristrutturata per cui ha già usufruito di tutti i 96000 euro di spesa massima? La fine lavori della ristrutturazione della casa è antecedente al rilascio dell’autorizzazione per il nuovo garage.

Sì, la realizzazione del nuovo box è un nuovo intervento, per il quale l’agevolazione spetta per un massimo di spesa di altri 96.000 euro.

Il bonus giardino spetta anche solo per acquisti di piante per giardino o balcone, senza un progetto di sistemazione o simili?

Sì, la detrazione del 36% delle spese sostenute spetta nell’ambito di una casistica molto ampia, che verrà definita meglio dalla circolare dell’agenzia delle Entrate. Ma la legge è chiara: si tratta di qualunque spesa sistenuta per sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Il concetto di «sistemazione a verde» è abbastanza ampio da comprendere anche le piante per l balcone.

Il bonus giardino spetta anche per la realizzazione dell’impianto di irrigazione di villetta bifamiliare?

Certamente, la definizione della norma è molto ampia e comprende anche questa opera.

Qual è la definizione di giardino per il bonus verde? Un terreno adiacente può essere considerato giardino?

La legge parla di aree scoperte private di edifici esistenti, unità

immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. Occorre quindi che il terreno adiacente possa essere considerato pertinenza.

Voglio mettere il fotovoltaico con storage, ho qualche vantaggio?

L’installazione di pannelli fotovoltaici, per la produzione dell’energia elettrica, può rientrare nella detrazione Irpef del 50% e non in quella del 65% sul risparmio energetico qualificato. L’investimento agevolato può essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici.

Vorrei sapere se l’ECOBONUS per l’acquisto di una caldaia a condensazione acquistata nel 2018 ai fini della detrazione fiscale del 50% necessiti obbligatoriamente dell’invio della pratica all’Enea.

Dal 2018, per detrarre il 50% per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione si possono scegliere due diverse procedure: quella classica della manutenzione straordinaria dell’articolo 16-bis, Tuir (solo se vi sono “innovazioni rispetto alla preesistente” caldaia, in base alle risoluzioni DRE Lombardia 3 marzo 1999, n. 69429, e 11 marzo 1999, n. 1509) ovvero quella del risparmio energetico qualificato (articolo 1, comma 347, legge 296/2006), per la quale è necessario inviare la comunicazione all’Enea. In quest’ultimo caso, poi, è necessaria un’efficienza energetica almeno di classe A, prevista dal regolamento della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013. Relativamente all’opportunità di scelta tra le due detrazioni, si veda Il Sole 24 Ore dell’8 gennaio 2017.

Quando si dovrà inviare la nuova comunicazione all’Enea?

La legge di Stabilità 2018 prevede che per tutti gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (detrazione al 50%), per quelli antisismici speciali (detrazione al 50-70-75-80-85%) e per il bonus mobili (detrazione al 50%), verrà introdotta una nuova comunicazione telematica all’Enea per i pagamenti che verranno effettuati dal primo gennaio 2018 in “analogia a quanto già previsto” per le detrazioni Irpef e Ires del 65%, 70% e 75% per la “riqualificazione energetica degli edifici” della legge n296/2006. Si ritiene che l’estensione di questa nuova comunicazione a tutti i suddetti interventi sia un errore, non voluto dal legislatore, che potrà essere corretto dal probabile provvedimento attuativo delle Entrate, limitandola solo agli interventi sul risparmio energetico “non qualificato” dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir (come l’impianto fotovoltaico), cioè a quelli, detraibili dall’Irpef al 50% (e non al 65%), che non hanno gli elevati requisiti previsti dalla legge 296/2006.

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