L'esperto rispondeFisco

Preliminare per il box: la caparra è detraibile

Marco Zandonà

La domanda

Un contribuente ha intenzione di comprare un box auto che un'impresa edile sta costruendo, e vuole fruire della detrazione fiscale del 50 per cento. Con l'impresa si conviene di registrare un preliminare di compravendita, alla cui registrazione viene versata una caparra confirmatoria. Nel preliminare sono poi previste ulteriori scadenze per il pagamento dei restanti acconti. La caparra pagata (per la quale il contribuente riceve regolare ricevuta) può essere detratta al 50 per cento?

La risposta è affermativa. La detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, e il disegno di legge di Bilancio 2018) è riconosciuta anche per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali già realizzati, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore. Condizione essenziale per fruire dell’agevolazione è, quindi, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box, da indicare nell’atto di compravendita. Per fruire del beneficio, il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale.Nell’ipotesi di acquisto di box auto, l’agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicabilità della detrazione Irpef del 50% anche per i pagamenti effettuati prima della stipula del contratto preliminare o del rogito, da cui risulti il vincolo di pertinenzialità. In particolare, la circolare 43/E/2016 riconosce la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto del box (pagate prima della stipula del contratto a titolo di acconto), a condizione che il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione principale risulti dall’atto, e che questo venga registrato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si vuole utilizzare il beneficio. Si ritiene che tale interpretazione valga sia in riferimento agli acconti che alle somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria, le quali, all’atto della stipula dell’atto, sono imputate in conto prezzo.In base all’articolo 1385 del Codice civile, la caparra confirmatoria è quella somma di denaro (o quantità di cose fungibili) che una parte consegna all'altra, al momento della conclusione del contratto (ad esempio, in caso di compravendita), per garantire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Se la parte che ha versato la caparra diventa inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra a titolo di risarcimento del danno, senza bisogno di dimostrare l'ammontare del danno subito. Se però la parte inadempiente è quella che ha ricevuto la caparra, l'altra parte potrà recedere dal contratto ed esigere il pagamento del doppio della caparra. Quando entrambe le parti risultano adempienti alle obbligazioni che scaturiscono del contratto, la caparra sarà restituita oppure imputata nella prestazione (ad esempio, portandola in detrazione sul prezzo di una vendita).

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