Fisco

Nella detrazione antisismica anche i lavori minori

di Luca De Stefani

Se per completare l’opera antisismica è necessario sostenere lavori edili di natura inferiore, come la manutenzione ordinaria (intonacatura, tinteggiatura e rifacimento di pavimenti) o straordinaria, secondo la risoluzione delle Entrate di ieri (n. 147/E) deve essere considerato il carattere assorbente dell’intervento di natura «superiore» rispetto a quello di natura «inferiore» (circolare n. 57/E/98), con la conseguenza, che possono beneficiare della detrazione “speciale” Irpef e Ires del 50% (70% o 80% se la classe di rischio si riduce rispettivamente di uno o di due livelli ovvero del 75% o 85% per le parti comuni condominiali) tutti gli interventi minori assorbiti in quello maggiore.

Si ritiene che questo principio non possa essere mutuato per aumentare dal 50% al 65% la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, detraibili al 50% per l’articolo 16-bis del Tuir, necessari per effettuare interventi per il risparmio energetico “qualificato”.

Dalle spese per gli interventi antisismici di «edifici ubicati nelle zone» 1, 2 e 3, sostenute dal 2017 al 2021, le detrazioni “speciali” Irpef e Ires del 50%, 70%, 80%, 75% o 85% vanno ripartite in 5 quote annuali. Secondo la risoluzione n. 147/E/17, questa ripartizione in 5 anni non può essere modificata a discrezione del contribuente. La ripartizione in 10 rate annuali, invece, resta valida per il sisma-bonus generale dell’articolo 16-bis, lettera i) del Tuir, il quale, a differenza del bonus “speciale”, prevede la detrazione solo Irpef del 50% (e non Ires), è a regime (non scade nel 2021), non prevede limiti territoriali (qualunque zona d’Italia) o temporali per l’inizio delle procedure per le autorizzazioni edilizie comunali (quello speciale, invece, impone il via libera dal primo gennaio 2017), prevede un tetto di spesa pluriennale di 96mila euro per singolo intervento (non “per unità immobiliare per ciascun anno”) e impone, appunto, la ripartizione della detrazione in 10 anni (non in 5 anni).

Per gli interventi antisismici “speciali”, detraibili al 50%, 70% o 80%, le spese non possono superare, , nel quinquennio 2017-2021, 96mila euro per unità immobiliare e per singolo intervento. Questo limite, però, non è moltiplicabile «per ciascun anno», come invece previsto dalla norma che ha introdotto questa agevolazione (cioè l’articolo 16, comma 1-bis, del Dl 4 giugno 2013, n. 63), in quanto non è da considerarsi “autonomo” rispetto a quello per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16-bis del Tuir. Anche se la nuova norma per gli interventi antisismici parla testualmente di «96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno», infatti, per le Entrate non viene individuata «una nuova categoria di interventi agevolabili», perché si rinvia alla lettera i) del citato articolo 16-bis del Tuir (problematica interpretativa trattata dal Sole 24 Ore del 4 novembre 2016).

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