Fisco

Ieri a Genova botta e risposta sulla comunicazione all’Agenzia delle Entrate

di Luca De Stefani e Saverio Fossati

Mattinata intensa, ieri a Genova, alla giornata organizzata da Anaci sulla comunicazione dei dati sulle detrazioni fiscali condominiali all’Agenzia delle Entrate. Sul tema si sono confrontati con più di un centinaio di amministratori gli esperti di Anaci (Antonio Pazonzi) e del Sole 24 Ore (Luca De Stefani), sotto la conduzione di Glauco Bisso.
All’inizio, dopo i saluti dei presidenti Anaci regionale (Andrea Busanelli) e provinciale (Pieluigi D’Angelo) ha preso la parola Vincenzo Di Domenico per llustrare le opportunità del nuovo Ccnl Anaci-Saci per i dipendenti del condominio e per gli aministratori.
Tra i dubbi chiariti (presto ci sarà anche una pronuncia dell’Agenzia stessa, interessata attraverso il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio) quello sul soggetto da indicare come beneficiario del bons: è sempre quello effettivo, se il condòmino lo ha i dicato come tale indipendentemente da chi abbia pagato effettivamente, come del resto l’Agenia aveva chiarito già nel 2016. Altrettanto fondamentale è stato il chiarimento sul fatto che l’amministratore, in assenza di indicazioni specifiche da parte dei condòmini, indicheràcome beneficiario il condòmino stesso.
Importante anche la riflessione sugli errori nella compilazione e sulle eventuali conseguenze: il consiglio è, in caso di inerzia dei condòmini nel fornire i propri dati, di registrarsi presso la piattaforma Sister delle Entrate (il costo è di 15 euro l’anno) e di procurarsi così i dari catastali e le intestazioni corrette e aggiornate degli immobili.
Altri chiarimenti sorti dalle domande del pubblico sono riassute qui:
Parti comuni e prevaòenza abitativa
Per la detrazione sui lavori sulle «parti comuni di edificio residenziale» di cui all'art. 1117, nn. 1, 2 e 3, del Codice civile, se nell'edificio (anche non condominiale):
• vi sono solo negozi e uffici? Zero detrazione, perché sono «esclusi gli edifici a destinazione produttiva commerciale e direzionale» (circ. 24.02.1998, n. 57/E, p.to 3);
• vi è la prevalenza di negozi e uffici? Zero detrazione per i negozi e gli uffici, ma «è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio» (circolare 24.02.1998, n. 57/E, punto 3.2).
• vi è la prevalenza di abitazioni? Ok detrazioni per chi ha l'abitazione e «anche» per «il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (purché soggetto passivo dell'Irpef) qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento» (circ. 24.02.1998, n. 57/E, p.to 3.2);

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