Fisco

Accertamenti fiscali, la notifica al condominio va fatta all'amministratore

di Nadia Parducci

Con la sentenza 25276 depositata il 25 ottobre scorso la Corte di Cassazione ha deciso un giudizio in tema di cartelle di pagamento Ici , tra l'altro in senso favorevole al ricorrente, ricordando come «la notifica di un atto indirizzato al Condominio, deve avvenire con la consegna a mani proprie dell'amministratore e, in mancanza di un luogo destinato allo svolgimento della gestione condominiale, presso il domicilio privato dello stesso». L'impiego delle forme di cui all'art. 140 c.p.c., nel caso di irreperibilità del destinatario dell'atto, può al più avvenire con riferimento alla persona fisica dell'amministratore e non in relazione al condominio.
In proposito, si ricorda anzitutto come la notifica degli atti giudiziari sia quella particolare forma di comunicazione effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario in modo (per essere ritenuta valida) da dare ragionevole certezza che il destinatario abbia validamente ricevuto l'atto.
Ciò premesso, si osserva anzitutto come i problemi, nel caso del Condominio, per quanto riguarda la valida notifica degli atti, sorgano dalla definizione di Condominio quale centro di interesse sfornito di personalità giuridica: qualora tale personalità giuridica fosse stata riconosciuta, infatti, è del tutto ovvio che l'unico soggetto legittimato a ricevere validamente la notifica di un atto giudiziario sarebbe il legale rappresentante, e cioè l'amministratore.
Con la configurazione attuale del Condominio, viceversa, si assiste al paradosso di un unico soggetto giuridico (il condominio stesso) privo di personalità giuridica, ove tuttavia mentre qualunque condòmino in quanto comproprietario può (salvo eccezioni) agire per il bene comune ad esempio impugnando egli stesso una sentenza contraria al Condominio, lo stesso condòmino non potrebbe (pena nullità certa della notifica) validamente ricevere un atto giudiziario.
Il Condominio quindi si configura come un ente di gestione privo di soggettività giuridica. Pertanto secondo l'indirizzo giurisprudenziale condiviso dalla Suprema Corte in questa sentenza, la notifica degli atti al condominio di edifici va effettuata all'amministratore, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche.
L'amministratore infatti è l'unico elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c. Tra questi luoghi può essere compreso, in quanto “ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificatamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi.

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