Fisco

Geometra non responsabile per l’errore sull’ecobonus che il cliente non può usare

di Patrizia Maciocchi

Il geometra che sbaglia destinatario, nell’inviare la documentazione utile alle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di un immobile, non risarcisce i proprietari se questi non dimostrano con la dichiarazione dei redditi di aver pagato quanto dovuto .

La Corte di cassazione, con la sentenza 22343 del 26 settembre, accoglie il ricorso del geometra, condannato dai giudici di appello a risarcire oltre 16mila euro alla coppia di clienti ai quali aveva ristrutturato un edificio. I danni erano stati quantificati in base alla cifra, circa 18mila euro, che i suoi committenti avrebbero ricevuto come detrazione fiscale per il risparmio energetico. Un benefit “sfumato”, secondo la Corte territoriale, per colpa del geometra che, dopo avere redatto la sua perizia di “asseverazione”, aveva inviato la documentazione all’agenzia delle Entrate di Pescara invece che all’Enea-Dipartimento ambiente di Roma.

La Corte d’appello aveva ribaltato il verdetto di primo grado, favorevole al tecnico. Il Tribunale aveva respinto la domanda dei clienti del geometra, condannandoli anche a risarcire i danni per lite temeraria perché non avevano fornito la prova di avere pagato, per gli anni relativi ai lavori, imposte dirette in misura tale da poter detrarre il 55% delle spese sostenute. Una colpa grave, secondo il giudice di prima istanza.

Di parere del tutto diverso la Corte d’appello che aveva condannato il geometra, ritenendo che non fosse affatto necessaria una prova del debito fiscale perché le agevolazioni si potevano tradurre in un credito d’imposta di cui fruire negli anni successivi.

La Suprema corte dà ragione al ricorrente e giudica corretto il ragionamento del giudice di primo grado.

Per accedere al beneficio il contribuente è, infatti, tenuto a indicare le spese detraibili nella stessa dichiarazione dei redditi. I giudici della terza sezione civile precisano che, in caso di interventi di recupero edilizio (ex legge 44/1997, articolo 1), la detrazione spetta fino alla concorrenza dell’imposta lorda (legge 296/2006, articolo 1, comma 348).

Il benefit consiste nell’opportunità di versare una somma minore rispetto a quella dovuta, ma non nell’accumulare crediti di imposta per gli anni successivi, come invece riteneva la Corte d’appello, che aveva considerato la detrazione come una sorta di diritto al rimborso da parte del fisco.

La conseguenza è l’accoglimento del ricorso del professionista, essendo pacifico che i controricorrenti non avevano prodotto in primo grado le dichiarazioni dei redditi (Unico o 730), mancando così di dimostrare sia di aver versato le imposte sia di aver diritto a una detrazione, oltretutto non quantificabile.

Per questo diventa ininfluente l’errore certamente compiuto dal professionista, perché privo di nesso con il presunto danno, in assenza di prova della richiesta di detrazione. Nulla dimostra, infatti, che se il geometra avesso inviato al destinatario corretto la sua documentazione il pregiudizio non si sarebbe prodotto. La conclusione è in linea con il principio sulla responsabilità in caso di prestazione d’opera intellettuale, secondo il quale, una volta verificato l’inadempimento del professionista per negligenza, il danno c’è se è probabile che senza omissione il risultato sarebbe stato raggiunto.

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