Fisco

I posti auto sotterranei pagano la tassa rifiuti

di Valeria Sibilio

Quando si parla di TIA, acronimo di Tariffa di Igiene Ambientale, pochi la riconducono alla vecchia tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, comunemente denominata TARSU. La lunga evoluzione normativa che, per anni, ha rinviato l'obbligatorietà del passaggio alla nuova tariffa, ha fatto scaturire problematiche con conseguenze giuridiche per via della giurisprudenza che ha assunto posizioni diverse in relazione alla tariffa.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione nella sentenza 22124 del 2017 uno studio professionale associato impugnava l'avviso di accertamento relativo a T.I.A. innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo di non essere tenuto al pagamento del posto auto, in quanto improduttivo di rifiuti. La CTP accoglieva il ricorso.
La sentenza veniva appellata da una società di servizi ambientali operante in loco, la quale respingeva il gravame, ritenendo che il posto auto non potesse essere assoggettato a T.I.A. Tale società proponeva ricorso per Cassazione, censurando la sentenza impugnata per il fatto che anche la CTR avesse ritenuto non assoggettabili a TIA i posti auto collocati nel sottosuolo.
Motivi giudicati dalla Cassazione fondati, in quanto la Tariffa di igiene ambientale, rappresentando una variante della TARSU, deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indicate al comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
Inoltre, con riferimento alla tassabilità dei box auto, gli ermellini hanno affermato che la disciplina della TARSU sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione, non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni. Ne consegue che l'area del sottosuolo, adibita a posto auto, non è esente da tassazione, posto che non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilità di produrre rifiuti. Per la Cassazione, il ricorso è stato accolto, in quanto la CTR non si è uniformata ai suddetti principi. La Corte, cassando la sentenza impugnata, ha condannato la parte soccombente al rimborso delle spese di lite liquidate a favore delle parti costituite in Euro 510,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, ed accessori di legge.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©