L'esperto rispondeFisco

Cumulo dei bonus se le spese sono distinte

Marco Zandonà

La domanda

Mia figlia è unica proprietaria di una porzione di fabbricato di civile abitazione, sito nel centro storico di un paese. La proprietà necessita di significativi interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In qualità di futuro comodatario intenderei accollarmi le spese per i lavori strutturali e, più in generale, per quelle opere che fruiscono delle agevolazioni fiscali previste dal “sismabonus”, mentre le spese che scontano le agevolazioni previste dall'“ecobonus” rimarrebbero a carico della proprietà. Fermi restando i relativi limiti di spesa agevolabile, si chiede conferma del fatto che la fruibilità delle detrazioni concesse al comodatario (sismabonus) non precludono l’utilizzo di quelle spettanti alla proprietà (altre spese di ristrutturazione ed ecobonus), temporalmente pressoché sovrapposte e comprese nello stesso intervento edilizio.

La risposta è affermativa, a condizione che si tratti di spese distinte (fatture e bonifici di pagamento autonomi e corrispettivi contrattuali indicati separatamente nel capitolato). In attesa dell’emanazione di chiarimenti dell’agenzia delle Entrate su tale tema, si ritiene, come già ribadito nella guida al 50 e al 65% su www.agenziaentrate.it, che il cumulo possa avvenire tra sismabonus, ecobonus e bonus ristrutturazioni, mantenendo separate le fatture e i pagamenti. Allo stesso modo, occorre che, in sede di contratto, sia previsto l’importo dei lavori di prevenzione sismica distinto da quello per i lavori di ristrutturazione edilizia (nel caso, ad esempio, di spese di prevenzione sismica e contestuale rifacimento degli impianti, le prime agevolate con il sismabonus e le seconde secondo i benefici previsti per la ristrutturazione). In ogni, caso il cumulo è ammesso, sempre a condizione che non si tratti di spese accessorie o connesse all’esecuzione dell’intervento antisismico. Ad esempio, se inserisco le catene per afforzare la staticità dell’edificio fruendo del sismabonus nei limiti di 96.000 euro, non posso applicare anche la detrazione del 50 per cento, per un ulteriore limite di 96.000 euro, per la ritinteggiatura della facciata, in quanto spesa accessoria alla prima. Viceversa, se contestualmente rifaccio gli impianti dell’edificio, trattandosi di spese differenti non connesse all’intervento antisismico, la detrazione del 50% si rende applicabile cumulandosi con il sismabonus (detrazione fino all’85% di 96.000 euro; articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).Pertanto, tenuto conto che, nel caso descritto dal quesito, le spese sismiche sono sostenute dal comodatario (contratto debitamente registrato, i cui estremi sono inseriti in sede di dichiarazione dei redditi), il proprietario può fruire dell’ecobonus e della detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia diverse da quelle che fruiscono del sismabonus in capo al comodatario.

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