Detrazioni su magazzini e negozi solo quando sono pertinenze
La detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it ) si applica per gli interventi eseguiti su tutti gli immobili abitativi e le relative pertinenze. Nella circostanza in questione, tutte le spese sostenute per tali interventi sono detraibili (abitazione A/3, più C/2 e C/6, cioè cantina o locale di deposito e box o posto auto). Sempre a condizione che la pertinenzialità risulti nell’atto di acquisto regolarmente registrato anche ai fini catastali (pertinenzialità giuridica e non solo "di fatto"). In ogni caso, se i lavori sono eseguiti contestualmente, il limite di spesa su cui commisurare la detrazione è unico, cioè pari a 96mila euro.
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