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L’amministratore è «occasionale» quando l’attività è eventuale o secondaria

di Michele Brusaterra

La domanda

L’attività di amministratore di condominio, con fatturato di diecimila euro annui, comunque fatta come secondo lavoro, è contemplata nelle collaborazioni occasionali?

La prestazione occasionale è posta in essere dai soggetti che vogliono intraprendere una attività professionale in modo saltuario. Affinché una attività di lavoro possa rientrare tra quelle occasionali, è necessario che vengano rispettati i seguenti limiti qualitativi:
(i) mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro;
(ii) assenza di coordinamento della prestazione.
Si può quindi ritenere che:
(i) è abituale l'attività caratterizzata dalla professionalità, dalla ripetitività, dalla stabilità e sistematicità;
(ii) è occasionale l'attività caratterizzata dalla contingenza, dall'eventualità o dalla secondarietà.
La distinzione appena accennata rileva anche ai fini dell'IVA dato che il presupposto impositivo dell'imposta richiede che venga integrato anche il cd. presupposto soggettivo che è riconducibile all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni da intendere come l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo. In presenza di prestazione occasionale, il presupposto soggettivo è assente e il prestatore non ha obblighi IVA. Ne consegue che non è tenuto ad aprire una posizione IVA (la cd. Partita IVA), non è tenuto ad emettere fattura e non è tenuto ad alcun obbligo di documentazione e registrazione delle operazioni (detti obblighi sussistono, viceversa, per chi esercita arti e professioni in maniera abituale anche se non esclusiva).
Ai fini delle imposte dirette, all'atto del pagamento, il compenso sarà assoggettato, da parte del committente, ad una ritenuta a titolo di acconto del 20% (nel compenso si includono anche i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.

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