Fisco

Le «Cu» del condominio vanno al 31 ottobre per appalti e lavoro autonomo

di Tonino Morina

La proroga dei termini, dal 31 luglio al 31 ottobre 2017, per la presentazione del modello 770/2017 dei sostituti d'imposta, ha un effetto domino per la presentazione delle Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, che non contengono dati da usare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, modello 730/2017, per l'anno 2016. Infatti, il rinvio del termine di presentazione del modello 770/2017, stabilito dall'articolo 1, e unico, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, “sposta” automaticamente al 31 ottobre 2017 anche la presentazione, senza applicazione di sanzioni, delle Certificazioni Uniche 2017. La questione, assai dibattuta, è stata affrontata anche ieri al corso per amministratori di Anaci Genova.
Si tratta, ad esempio, delle certificazioni uniche riguardanti:
 i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni (compresi i compensi degli amministratori condominali), compresi quelli relative ai cosiddetti “contribuenti minimi”, di cui all'articolo 27 del decreto legge 98/2011, o ai “contribuenti forfetari”, di cui alla legge 190/2014;
 le provvigioni;
 i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
 i redditi esenti.
Una conferma in questo senso è stata fornita dall'agenzia delle Entrate, nella circolare 8/E del 7 aprile 2017, al paragrafo 21.4, nel punto in cui avverte che «Con le circolari n. 6/E/2015 e n. 12/E/2016, diramate in relazione ai primi anni di invio delle certificazioni, è stato chiarito che la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730, può avvenire anche successivamente alla data del 7 marzo prevista dall'articolo 4, comma 6 - ter, del DPR n. 322 del 1998, senza applicazione di sanzioni. Al riguardo, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione della Certificazione Unica e in aderenza ai chiarimenti forniti con le menzionate circolari, si ritiene che l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770».

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