Fisco

Ritenute del 4%: oggi la prima scadenza cumulativa

di Francesco Schena


Ritenute del 4%, oggi, 30 giugno, la prima scadenza cumulativa. A a seguito delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2017, lo scadenziario in tema di versamento delle ritenute del 4% applicate dal condominio sugli emolumenti corrispoti in occasione di appalti di opere o servizi è cambiato.
Il nuovo comma 2-bis dell'art. 25-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, prevede che il versamento della ritenuta del 4% sia effettuato dal condominio, quale sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute applicate raggiunga l'importo di euro cinquecento. Ma si è comunque tenuti al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora tale soglia non sia stata raggiunta.
Siamo, quindi, prossimi alla prima scadenza del versamento cumulativo prevista per il 30 di giugno e sono in molti a chiedersi se al riguardo ci siano delle regole precise da seguire o dei codici ad hoc da utilizzare. Sulla questione non si registra alcun intervento delle Entrate rispetto a quanto già comunicato in occasione di Telefisco e quindi possiamo fornire ai nostri lettori il seguente e breve vademecum.
1)Le nuove scadenze riguardano esclusivamente le ritenute del 4% applicate agli emolumenti corrisposti agli appaltatori (cod. tributo 1019 e 1020) e giammai quelle applicate alle prestazioni dei lavoratori autonomi (cod. tributo 1040) che continuano ad essere versate entro il 16 del mese successivo;
2)Chi ha continuato ad osservare le precedenti scadenze, versando al 16 del mese successivo le ritenute del 4% operate, non incorre in alcuna sanzione;
3)Se nel mese di maggio è stata raggiunta o superata la soglia dei 500 euro, il versamento andava fatto entro il 16 di giugno o con ravvedimento nei giorni successivi;
4)Se la soglia dei 500 euro non è stata raggiunta entro il 31 di maggio le ritenute vanno versate entro il 30 giugno, qualunque ne sia l'ammontare e unitamente quelle operate fino allo stesso 30 giugno;
5)Il calcolo dell'ammontare delel ritenute deve riferirsi non solo a quelle concretamente applicate ma anche a quelle che andavano applicate ma non lo sono state per mera svista;
6)Il modello F24 va compilato utilizzando un rigo per ammontare del medesimo codice tributo e con riferimento allo stesso mese di applicazione.
Proviamo ad ipotizzare un caso concreto per meglio chiarire l'ultimo punto del vademecum.
Il condominio Manzoni applica (o avrebeb divuto applicare) le seguenti ritenute del 4%:
- nel mese di dicembre 2016: € 40,00 (cod. tr. 1019) ed € 30 (cod. tr. 1020);
- nel mese di gennaio 2017: € 20,00 (cod. tr. 1019) ed € 10 (cod. tr. 1020);
- nel mese di febbraio 2017: € 15,00 (cod. tr. 1019) ed € 15 (cod. tr. 1020);
- nel mese di marzo 2017: € 20,00 (cod. tr. 1019) ed € 10 (cod. tr. 1020);
- nel mese di aprile 2017: € 20,00 (cod. tr. 1019) ed € 20 (cod. tr. 1020);
- nel mese di maggio 2017: € 30,00 (cod. tr. 1019) ed € 10 (cod. tr. 1020);
- nel mese di giugno 2017: € 40,00 (cod. tr. 1019) ed € 20 (cod. tr. 1020).
Al 30 di giugno, dunque, avremo il seguente cumulo:
- € 185,00 di ritenute applicate con codice tributo 1019;
- € 115,00 di ritenute applicate con codice tributo 1020;
per un ammontare complessivo di € 300,00.
Il modello F24, utilizzando più esemplari e senza alcun ravvedimento, sarà così compilato:

(cliccare qui per vedere l’esempio di compilazione)

In molti si sono chiesti della legittimità di una compilazione unica, riferita cumulativamente al solo mese di giugno e per singolo tributo. A parere di chi scrive una tale scelta non sarebbe totalmente corretta e questo lo si può meglio comprendere se si pensa a come (almeno in teoria) si possano versare entro il 30 giugno anche le ritenute operate nel mese di dicembre 2016 e, dal prossimo anno, quelle dal 21 dicembre dell'anno prima. Se compilassimo, perciò, un unico rigo con mese di riferimento a giugno per singolo tributo ed importo cumulativo perderemmo la coerenza tra le dichiarazioni del sostituto d'imposta (Certificazione Unica e Modello 770) rispetto alla necessaria distinzione tra anno 2016 e 2017. Tuttavia, un intervento dell'Entrate sul tema sarebbe certamente auspicabile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©