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Criteri variabili per le spese fatte nel 2012

Marco Zandonà

La domanda

Nel Dl 83/2012 è stata innalzata (dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013) la percentuale di detrazione per i lavori di ristrutturazione, dal 36 al 50 per cento, con aumento del tetto delle spese agevolabili da 48.000 a 96.000 euro. Tale miglioramento dell'agevolazione spettava anche per l'acquisto, da imprese, di immobili facenti parte di edifici completamente ristrutturati.Mi sono avvalso della detrazione forfettaria del 25 per cento, calcolata, appunto, sul costo dell'immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato. Alcuni acconti per il pagamento dell'immobile sono stati versati prima del 26 giugno 2012, ma il rogito è stato fatto a settembre 2012.È corretto aver considerato l'intero costo dell'immobile esposto a rogito per il calcolo del 25 per cento? Oppure andavano scorporate le somme versate prima del 26 giugno, per sottoporle al meno favorevole regime precedente?

Le spese sostenute nel 2012, anche ante 26 giugno, e relative ad acconti per acquisto di fabbricati ristrutturati fruiscono, in ogni caso, della maggiore percentuale del 50 per cento. Con riferimento alla detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie, l’articolo 11 del Dl 83/2012, convertito nella legge 134/2012, ha innalzato dal 36 al 50% la percentuale di spese detraibili sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2017), e a 96.000 euro (da 48.000 euro) il limite cui commisurare la detrazione per tali interventi. A tale riguardo, l’agenzia delle Entrate, nella circolare 13/E/2013, chiarisce che, nell’ipotesi in cui il contribuente, nel corso del 2012, abbia sostenuto, per il medesimo immobile, spese pari a 48.000 euro, fino al 25 giugno 2012, e pari a 96.000 euro, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, è possibile scegliere di detrarre solo le spese sostenute dal 26 giugno 2012 in poi, fruendo così della maggiore detrazione del 50% fino all’importo massimo di 96.000 euro. In particolare, l’agenzia delle Entrate, con un'interpretazione innovativa rispetto al passato, riconosce al contribuente la possibilità di scegliere i bonifici su cui operare la detrazione e, dunque, di ottenere una detrazione Irpef maggiore.In sostanza, se, nel corso del 2012, sul medesimo immobile sono state sostenute spese fino al 25 giugno (per le quali si beneficia del 36 per cento) e spese dal 26 giugno (per le quali si beneficia del 50 per cento), ai fini della detrazione Irpef non si deve necessariamente seguire l’ordine cronologico in base al quale le spese sono state sostenute, ma il contribuente può scegliere di considerare solo (o per la maggior parte) le spese sostenute dal 26 giugno in poi, per raggiungere la soglia dei 96.000 euro, limite entro cui spetta il beneficio nella misura del 50 per cento. Alle stesse conclusioni si giunge per l’acquisto del fabbricato ristrutturato, in cui la detrazione è correlata al 25% del corrispettivo di acquisto (nei limiti massimi del 50 per cento di 96.000 euro). In tal caso, rileva la data del rogito, che, nel caso di specie, è avvenuto dopo il 26 giugno 2012.

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