L’errore nel codice fiscale si può correggere
La risposta è affermativa. L’articolo 2 del decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 1° dicembre 2016, n. 296, prevede che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'agenzia delle Entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno (7 marzo per il 2017), una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.Venendo al caso di specie, nel bonifico di pagamento fatto dall’amministratore si è indicato il solo codice fiscale dell’amministratore stesso, e non anche quello del condominio. Ciò non mette in discussione la possibilità di detrarre la quota corrispondente in capo ai singoli condòmini, in sede di dichiarazione dei redditi. Tra l’altro, la comunicazione all’agenzia delle Entrate è stata fatta correttamente e, pertanto, già nella dichiarazione precompilata i condòmini trovano l’importo esatto detraibile. In caso di assenza dell’importo nella dichiarazione precompilata, i singoli condòmini possono comunque modificare e integrare la dichiarazione stessa.
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