Fisco

Sconti per risparmio energetico e lavori antisismici «cedibili» da tutti

di Luca De Stefani

I condòmini, anche non “incapienti”, che intendono cedere ai fornitori o a terzi i crediti d’imposta del 70% o del 75% per l’ecobonus su più del 25% delle parti comuni condominiali o quello del 75% o dell'85% per le misure antisismiche sulle parti comuni, devono farlo per l’intero importo della detrazione a loro spettante e non solo per una parte. Restano confermate le vecchie regole, presenti dal 2016, per chi effettua opere di risparmio energetico con detrazione del 65%. Queste le novità dei due provvedimenti attuativi dell’8 giugno 2017, prott. 108577 e 108572, che, in attuazione della legge di Bilancio 2017, hanno anche confermato l’esclusione delle cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari e hanno aggiunto l’esclusione delle cessioni verso le amministrazioni pubbliche. Va ricordato che sono tuttavia in arrivo ulteriori modifiche, contenute nella legge di conversione del Dl 50/2017 in attesa di approvazione, che estendono (per gli “incapienti”) la possibilità di cessione proprio agli istituti di credito.

Precompilata 2018

Ai fini del 730 o del modello Redditi PF precompilati, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, il condòmino cedente deve comunicare all’amministratore l’avvenuta cessione del credito e l’accettazione da parte del cessionario, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento (indicando denominazione e codice fiscale del cessionario). Poi, l’amministratore di condominio deve inviare, entro il 28 febbraio successivo, un’apposita comunicazione alle Entrate con le stesse modalità disciplinate dal decreto Mef del 1° dicembre 2016.

L’esempio

Se, ad esempio, il bonus è del 70% e tutti i condòmini concordano la sua cessione al fornitore «alla pari» (cioè senza sconto), l’amministratore di condominio effettua il bonifico «parlante» al fornitore nel periodo agevolato solo per il 30% dell’intera spesa (cioè per la parte che non corrisponde al credito d’imposta). La fattura del fornitore, infatti, verrà saldata con la cessione del credito d’imposta, pari al 70% dell’intero costo. Spesso, il credito d’imposta viene ceduto applicando uno sconto che permette al fornitore di incassare più del 30% della sua fattura.

Tornando al caso di scuola, cioè senza sconti, il condòmino non deve pagare all’amministratore il credito ceduto, pari al 70% della spesa a lui imputata in base alla sua quota millesimale delle parti comuni, ma deve versare solo il 30%. In generale, questo pagamento dovrebbe avvenire entro la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Il provvedimento, però, non pone questa condizione ai fini dell’utilizzo del credito in detrazione da parte del cessionario.

Se il cessionario non è il fornitore, ma è un terzo, l’amministratore di condominio deve pagare tutta la fattura al fornitore e anche il condòmino deve pagare tutta la sua quota di spesa al condominio. Per la cessione del credito d’imposta del 70% tra il condòmino e il terzo, quindi, quest’ultimo dovrà pagare il relativo “prezzo” del credito (alla pari o scontato) al condòmino.

Successiva cessione

Il cessionario (fornitore o terzo) «può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile» e questa condizione si ha solo «dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa», a patto che il «condòmino cedente abbia» pagato il condominio «per la parte non ceduta, sotto forma di credito d’imposta».

Quindi, ai fini della successiva cessione del credito da parte del cessionario dopo il 10 marzo, è necessario che quest’ultimo controlli se entro la fine dell’anno precedente il condominio ha pagato la spesa e il condòmino ha pagato la relativa quota al condominio (tutte al netto del credito ceduto, in caso di cessione al fornitore e non a un terzo). Se la cessione è verso il fornitore, inoltre, quest’ultimo deve anche aver emesso la relativa fattura entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

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