L'esperto rispondeFisco

La percentuale del bonus si può rettificare nel 730

Marco Zandonà

La domanda

Nel nostro condominio sono state installate le termovalvole e i contabilizzatori del calore, e sono stati fatti dei lavori nella centrale termica, ma senza sostituire la caldaia. L'amministratrice ha mandato a ciascun condomino la certificazione dell'importo ammesso alla detrazione del 65% per risparmio energetico. Si può accedere al 65% anche se la caldaia non è stata sostituita con un'altra a condensazione? Siccome mi pare che, senza sostituzione della caldaia, si possa accedere solo al beneficio del 50%, nel 730 andrò a inserire questi lavori nella sezione degli oneri con detrazione al 50 per cento. L'amministratrice deve rettificare all'agenzia delle Entrate che non si tratta dell'agevolazione al 65%, ma di quella al 50%?

L'installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori, di per sé, fruisce effettivamente della detrazione del 50% (e non del 65%, che si applica solo in caso di contestuale sostituzione della caldaia), sempre come intervento idoneo a conseguire un risparmio energetico (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c) della legge 208/2015; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).La circolare 11/E del 2014 ha precisato che - se nella causale del bonifico, ai fini delle due detrazioni del 50% e 65%, sono indicati per errore (nel caso di specie, commesso dall’amministratore nei bonifici di pagamento) i riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica, anziché quella per la ristrutturazione edilizia - la detrazione è comunque riconosciuta, a condizione che l’istituto bancario possa operare correttamente la ritenuta dell’8%, e fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma. La ritenuta dell’8%, infatti, va effettuata per entrambe le agevolazioni (articolo 25 del Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010). Viene così superato il precedente orientamento espresso nella risoluzione 55/E/2012 (riferito all’erronea indicazione della disposizione agevolativa). Nel caso in questione, pertanto, il bonifico è comunque rilevante se la banca ha effettuato la ritenuta, e non è necessario correggere l’errore, potendo comunque fruire della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie in sede di dichiarazione dei redditi. L’amministratore non è tenuto, dunque, a rettificare la comunicazione inviata all’agenzia delle Entrate. L’articolo 2 del decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 1 dicembre 2016, n. 296, prevede che - ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'agenzia delle Entrate - a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia, entro il 28 febbraio di ciascun anno (7 marzo per il 2017), una comunicazione con i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini e i soggetti che hanno sostenuto le spese. L’errore nell’invio potrà essere corretto direttamente dai singoli condòmini in sede di revisione della dichiarazione precompilata redatta dalle Entrate.

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