Fisco

Prima casa senza residenza: la buona fede blocca le sanzioni

di Marcello Maria De Vito

Sono inapplicabili le sanzioni in assenza di colpa del contribuente per il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dalla compravendita nel Comune dove è ubicato l’immobile agevolato con i benefici prima casa. È però irrilevante qualsiasi situazione impeditiva della possibilità di trasferimento entro il termine. Sono questi i principi affermati dalla Ctr Emilia Romagna 43/4/2017 (presidente Milanese e relatore Ziroldi).

Una contribuente acquistava un fabbricato al grezzo chiedendo l’applicazione dei benefici prima casa. L’ufficio revocava l’agevolazione, non avendo la contribuente trasferito la residenza nei termini di legge. La contribuente impugnava l’atto eccependo che il termine di 18 mesi ha natura ordinatoria e, quindi, la decadenza dalle agevolazioni sarebbe maturata solo con lo spirare del termine triennale dell’accertamento. Inoltre, il termine sarebbe dovuto decorrere non dall’acquisto dell’immobile, ma da quello dell’agibilità. Il ritardato trasferimento, poi, era dipeso da cause di forza maggiore, quali ulteriori lavori imprevedibili alla data di acquisto. La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento delle sanzioni.

La Ctp respingeva il ricorso affermando che: il termine di 18 mesi è perentorio; le cause di forza maggiore non erano oggettivamente imprevedibili alla data di acquisto; la richiesta di annullamento delle sanzioni era carente di motivazione.

La contribuente appellava la sentenza, deducendo sia l’erronea interpretazione del termine previsto senza tener conto della buona fede, sia l’erroneo apprezzamento delle cause di forza maggiore.

La Ctr, ribadendo che il termine di 18 mesi è posto a pena di decadenza, ricorda che il rapporto tra contribuente e amministrazione non è un’obbligazione tributaria. «Per qualificarla in tal modo - si legge nella sentenza - occorrerebbe ritenere che a fronte di una posizione di soggezione del contribuente, sia configurabile una pretesa dell’amministrazione, il che non è dato cogliere in alcun modo nel caso di specie».

In realtà il contribuente è titolare del potere di causare, mediante il trasferimento della residenza, l’impedimento di un effetto giuridico sfavorevole, ossia il venir meno dell’agevolazione. Quindi, afferma la Ctr, il rapporto deve essere qualificato come onere.

Il giudice, richiamando la Cassazione 2616/16, ricorda che la mancata produzione di un effetto scaturente dal mancato compimento di un atto entro il termine fissato, si presenta come estinzione del potere, ossia come decadenza. Ciò è previsto dall’articolo 2966 del Codice civile, secondo cui la decadenza non è impedita se non dal compimento tempestivo dell’atto.

In relazione alle presunte cause di forza maggiore, la Ctr osserva che non possono qualificarsi tali, non essendo oggettivamente imprevedibili alla data di acquisto. Tuttavia, tali circostanze rilevano ai fini dell’elemento soggettivo richiesto in materia di sanzioni. Poiché l’appellante non ha assunto atteggiamenti dilatori, ma si è attivata (seppur infruttuosamente) per rispettare il termine dei 18 mesi, non è ravvisabile la colpa, espressamente richiesta per l’applicazione delle sanzioni. Pertanto, conclude la Ctr, l’avviso di rettifica deve essere annullato limitatamente alle sanzioni.

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