La residenza trasferita non incide sul 50%
La risposta è affermativa. In ogni caso, il trasferimento della residenza in un altro comune non impedisce di continuare a esercitare il diritto alla detrazione del 50% delle spese sostenute fino alla scadenza del decennio (articolo 16-bis del Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).Il diritto alla detrazione, infatti, non compete solo per gli interventi eseguiti sulla prima casa, ma in relazione a tutte le abitazioni possedute o detenute anche in un altro comune. Semmai, la decadenza può essere comminata per le agevolazioni sull’acquisto (imposta di registro al 2% e ipotecarie e e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna, ex articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986), che è subordinata alla residenza nel comune in cui si acquista. In tali casi, in sede di eventuale controllo da parte degli uffici verificatori, potrebbero essere richieste le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria (pari rispettivamente al 9% complessivo), più una sanzione pari al 30% delle stesse.
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