L'esperto rispondeFisco

La residenza trasferita non incide sul 50%

Marco Zandonà

La domanda

Nel 2015 ho acquistato un appartamento, che ho adibito a residenza come "prima casa", pagando, quindi, la tassa di registro agevolata (2 per cento). Ho effettuato lavori di ristrutturazione, che ho ultimato nel 2016. Ho fruito dell'Iva al 10% per i lavori e, ora, sto fruendo della detrazione del 50 per cento. Adesso ho intenzione di spostare la mia residenza da quell'appartamento, per adibirlo a casa vacanze, e di stabilirla in un altro appartamento (come prima abitazione) che si trova in un altro comune.Vorrei sapere se potrò continuare a fruire della detrazione Irpef del 50% sul costo dei lavori fatti nell’appartamento acquistato nel 2015.

La risposta è affermativa. In ogni caso, il trasferimento della residenza in un altro comune non impedisce di continuare a esercitare il diritto alla detrazione del 50% delle spese sostenute fino alla scadenza del decennio (articolo 16-bis del Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).Il diritto alla detrazione, infatti, non compete solo per gli interventi eseguiti sulla prima casa, ma in relazione a tutte le abitazioni possedute o detenute anche in un altro comune. Semmai, la decadenza può essere comminata per le agevolazioni sull’acquisto (imposta di registro al 2% e ipotecarie e e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna, ex articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986), che è subordinata alla residenza nel comune in cui si acquista. In tali casi, in sede di eventuale controllo da parte degli uffici verificatori, potrebbero essere richieste le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria (pari rispettivamente al 9% complessivo), più una sanzione pari al 30% delle stesse.

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