Fisco

Detrazioni, così i dati vanno inviati alle Entrate

di Gian Paolo Ranocchi

Comunicazione più chiara per gli amministratori di condominio quella in scadenza il prossimo 28 febbraio, dopo le risposte delle Entrate a Telefisco. Intanto le interrogazioni presentate su sollecitazioni dell'Anaci dal deputato Alessandro Zan (e, in forma identica, da Michele Pelillo, ambedue del Pd) hanno trovato pronta risposta dal ministero dell'Economia il 2 febbraio: gli argomenti affrontati erano stati risolti nelle risposte che l'agenzia delle Entrate, su richiesta del Sole 24 Ore, avevano già predisposto e che sono state rese pubbliche lo stesso giorno a Telefisco. Mentre Fna chiede ancora
la proroga: a fronte del disagio e delle pressanti rimostranze dei propri amministratori, si legge nel comunicato dell'Associazione, la Fna-Federamministratori «richiama le proprie istanze di proroga del termine del 28 febbraio già indirizzate sia al ministro dell'Economia e al Direttore dell'agenzia delle Entrate» e chiede «quali siano le sanzioni relative al mancato o ritardato invio telematico – non chiarite neanche in sede di Telefisco».

Il quadro

L’articolo 2 del decreto del’Economia del 1° dicembre scorso ha previsto l’obbligo di trasmissione alle Entrate, entro il prossimo 28 febbraio, da parte degli amministratori di condominio (direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato), di una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo sempre delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. I contribuenti potranno così trovare i dati nella dichiarazione precompilata.

La detrazione compete ai titolari di proprietà, nuda proprietà, diritto reale di godimento, contratto di locazione o comodato. E anche al f amiliare convivente del possessore o del detentore dell’immobile se ha sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

La comunicazione

Il primo problema è comprendere per quali soggetti va effettuata la comunicazione. Il riferimento al “condominio” indicato nel Dm del 1° dicembre , infatti, appariva piuttosto ambiguo. Le Entrate risolvono il tema rimandando alle specifiche tecniche della comunicazione telematica: quindi gli amministratori sono tenuti ad indicare per ogni unità immobiliare la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori in senso lato dell’immobile, a prescindere dal titolo di proprietà. Di questi va indicato il codice fiscale e le spese vengono esposte direttamente; se la spesa è invece riferita ad un soggetto diverso (familiare convivente ), va indicato il codice residuale “altre tipologie di soggetti” e le spese vengono riportate solo nel foglio informativo: sarà quindi il contribuente che, verificate le condizioni di legge, dovrà verificarle per detrarle in dichiarazione.

Le sanzioni

La sanzione prevista nei casi di omesso, errato o tardivo invio delle comunicazioni è di 100 euro per ogni violazione, senza applicazione del cumulo giuridico (articolo 12 del Dlgs 472/1997) e del ravvedimento operoso. Se la comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta ad un terzo. In ogni caso si applica il comma 5-ter del Dlgs 175/2014: per gli adempimenti del 2017 non applicano le sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati, sempre che l’errore non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni. Quindi attenzione ai conti.

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