Fisco

Ritenute del condominio: importi mensili da sommare

di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Applicazione delle nuove norme già dai versamenti di gennaio 2017, soglia da verificare mese dopo mese e possibilità di proseguire con i pagamenti cadenzati secondo le vecchie regole. Sono questi i chiarimenti delle Entrate a Telefisco 2017 sul tema delle ritenute Irpef effettuate dal condominio in qualità di sostituto d’imposta nei contratti di appalto.

Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a operare – all’atto del pagamento – una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. La ritenuta dev’essere, generalmente, versata con F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata.

Con un’aggiunta all’articolo 25-ter del Dpr 600/73, la legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 36) ha previsto – dal 1° gennaio 2017 – che il versamento della ritenuta non va più effettuato entro il 16 del mese successivo se l’importo da versare per uno specifico condominio è al di sotto di 500 euro. Perciò, se l’importo delle ritenute è inferiore a tale soglia, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno e il 20 dicembre. In caso di superamento del limite, invece, il versamento rimane al 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta.

Il primo punto su cui si pronuncia l’Agenzia è la decorrenza della novità. Le Entrate precisano che la norma riguarda anche le ritenute effettuate a dicembre 2016 da versare nel 2017. E aggiungono che l’obbligo di versamento a gennaio sussiste solo se si supera la soglia.

Per calcolare la soglia, invece, l’Agenzia afferma che si devono sommare mese dopo mese le ritenute e pagarle nel primo mese successivo a quello in cui la soglia viene superata. Ad esempio, se a febbraio sono state effettuate ritenute per 400 euro e a marzo altre ritenute per 400 euro, il totale di 800 euro supera la soglia e fa scattare il versamento entro il 16 aprile.

Ultimo aspetto chiarito riguarda l’obbligatorietà o meno delle nuove tempistiche di versamento. Le Entrate spiegano che il condominio può tranquillamente continuare a effettuare il pagamento delle ritenute (anche se di importo inferiore a 500 euro) secondo le scadenze ordinarie, senza incorrere in sanzioni.

Resta, invece, ancora da chiarire quale periodo indicare nel modello F24. Ciò in relazione al fatto che, visti i chiarimenti rilasciati, potrebbe ben accadere che nel corso di un determinato anno si debbano fare versamenti riferiti a ritenute operate in annualità diverse.

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