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Al fidanzato non convivente non spetta la detrazione per il recupero edilizio

Marco Zandonà

La domanda

Una contribuente acquista un'abitazione, che destina immediatamente ad abitazione principale (fruendo delle detrazioni per mutuo e delle agevolazioni per l'imposta di registro sulla prima casa). Il fidanzato non convivente (che risiede in un'altra abitazione) vorrebbe sostenere le spese di ristrutturazione straordinarie sull'abitazione della contribuente. È possibile, per il fidanzato non convivente, detrarre le spese al 50% se, prima dei lavori, acquisisce l'immobile in comodato d'uso gratuito "non esclusivo" (in quanto vi risiede e vi ha l'abitazione principale la fidanzata/contribuente, mentre lui continua a risiedere nella propria, differente, abitazione)? Secondo la mia opinione, tale comodato non esclusivo dovrebbe bastare al fidanzato per fruire delle detrazioni, in quanto, ad esempio, prima della risoluzione 64/E/2016, l'agenzia delle Entrate non riconosceva lo status di "familiare" del convivente, che, pertanto, poteva detrarre le spese solo in forza di un comodato (non esclusivo, per via della convivenza).

La risposta è negativa. Il convivente di fatto, che sostiene le spese di ristrutturazione edilizia sull’abitazione oggetto della convivenza, può beneficiare del bonus Irpef del 50 per cento, al pari di un familiare. Questo il chiarimento dell’agenzia delle Entrate, contenuto nella risoluzione 64/E del 28 luglio 2016, che recepisce, dal punto di vista dell’applicabilità dei benefici fiscali, le novità introdotte dalla legge 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà), in materia di unioni civili (che, peraltro, riguardano solo persone dello stesso sesso) e convivenze. Dal punto di vista soggettivo, l’agevolazione del 50% è stata riconosciuta in favore del proprietario, del nudo proprietario, dell'usufruttario (o del titolare dei diversi diritti reali sugli immobili), nonché dell’inquilino e del comodatario come detentori dell’immobile (si veda la circolare 57/E/1998). Inoltre, il bonus è altresì riconosciuto in favore del familiare convivente con il possessore/detentore dell’immobile, laddove, in presenza dei requisiti fissati dalla norma, sostenga le spese per gli interventi edilizi.Pertanto, in base all'orientamento di prassi citato, il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile nei termini indicati, e che sostenga le spese per gli interventi in questione potrebbe beneficiare della detrazione Irpef soltanto se risultasse detentore dell'immobile in base a un contratto di comodato. In merito, le modifiche normative introdotte dalla legge Cirinnà sanciscono l’estensione alle convivenze di fatto di alcuni diritti spettanti ai coniugi conviventi (ad esempio, il riconoscimento, a favore del coniuge superstite, del diritto di abitazione e successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza). A tal riguardo, in virtù della rilevanza giuridica attribuita dalla legge 76/2016 alle coppie di fatto, l’agenzia delle Entrate, modificando il proprio orientamento, ritiene che il requisito della “disponibilità dell’immobile”, necessario per la fruibilità della detrazione, si rinvenga nella convivenza stessa, senza che sia necessario un contratto di comodato sottostante. Pertanto, sulla base di tale ricostruzione, la risoluzione 64/E/2016 precisa che il convivente di fatto può detrarre le spese effettivamente sostenute sull’abitazione, anche se diversa da quella principale della coppia, purché in essa si esplichi in ogni caso un rapporto di convivenza (analogamente a quanto previsto per i familiari conviventi). Nel caso di specie, il fidanzato rimane residente in un'altra abitazione e, come tale, non ha diritto alla detrazione in quanto la convivenza non sussiste.Allo stesso modo la detrazione non compete neanche come comodatario, perché la casa rimane comunque utilizzata dalla proprietaria dell’immobile e, quindi, non è stabilita la piena disponibilità dell’immobile da parte del comodatario. In conclusione, o il fidanzato trasferisce la residenza e va a convivere con la fidanzata, oppure quest'ultima gli concede il comodato esclusivo, trasferendo la sua residenza in altro fabbricato.

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