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Il passaggio agli eredi del diritto alla detrazione

Marco Zandonà

La domanda

Due sorelle hanno ereditato la proprietà di altrettanti immobili, in un condominio. Dopo la successione, sono state sostenute e riaddebitate dal condominio spese per interventi su parti comuni, che hanno dato diritto alla detrazione del 50% e che hanno interessato, in diversa misura, entrambe le unità immobiliari. Queste spese sono state pagate pro quota da entrambe le comproprietarie. Successivamente, le parti hanno sottoscritto un atto di divisione con assegnazione a stralcio: un immobile è divenuto di proprietà al 100% di una ed il secondo immobile al 100% dell'altra. Nessuna menzione è stata fatta, in atto, in relazione alla destinazione dei decimi di detrazione fiscale mancanti al compimento del decennio. Ci si chiede chi e come potrà fruire dei restanti decimi in relazione a ciascun immobile, a seguito della divisione ed in particolare se valgano, in questo tipo di divisione, le medesime norme previste per la compravendita in tema di beneficiario della detrazione.

Nella circolare n. 15/E del 5 marzo 2003, è stato precisato che la detrazione del 36%-50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), in caso di bene acquistato per successione mortis causa, si trasmette, per le quote non detratte dal defunto, esclusivamente all’erede che conserva la materiale e diretta detenzione del bene. Nella circolare n.24/E del 10 giugno 2004 è stato, poi, ulteriormente chiarito che la “detenzione materiale e diretta dell’immobile” sussiste qualora l’erede abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che il medesimo immobile sia adibito a propria abitazione principale. Anche in questo caso, è comunque necessario che l’erede sia in possesso della documentazione richiesta dalla norma agevolativa per poter fruire del beneficio. Pertanto, se l’immobile è direttamente utilizzato dalle due sorelle (anche come seconda casa), il diritto alla detrazione, per le quote residue non detratte dal defunto, si trasferisce per intero alle due eredi anche se trattasi di importi riferiti a interventi eseguiti su parti comuni condominiali, come nel caso di specie. A tal fine, il titolo per la detrazione è l’attestazione rilasciata al defunto da parte dell’amministratore (che tiene conto della tabella millesimale), eventualmente rettificata a nome delle due sorelle eredi. Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/86 prevede, inoltre, che in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50%, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. L’opzione per il diritto al mantenimento dei benefici fiscali in capo al venditore va effettuata direttamente nel rogito di trasferimento del bene e non è necessario che sia specificamente comunicata all’agenzia delle Entrate (il rogito comunque è registrato presso l’agenzia delle Entrate). In caso contrario, il diritto si trasferisce all’acquirente cui il venditore deve fornire tutta la documentazione. Pertanto, se le due sorelle hanno trasferito l’un l’altra quote dell’abitazione possedute con atto di divisione (ciascuna delle due diventa proprietaria al 100% di una delle due unità che prima erano in proprietà indivisa), se non è diversamente stabilito, ciascuna delle due acquista il diritto al 100% della detrazione per lavori su parti comuni riferita all'unità acquisita al 100%, mentre perde il diritto per la quota venduta.

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