Srl: no allo sconto del 50% sull'iva al costruttore
Il comma 56 dell’articolo 1 della legge 208/2015 ha introdotto una detrazione Irpef commisurata al 50% dell’Iva dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi. In particolare, il beneficio, quindi, spetta alle sole persone fisiche che nel 2016 acquistano dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o B, di nuova costruzione od incisivamente ristrutturate, a prescindere dall’uso che ne faranno (come “prima casa”, abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione) ed a prescindere dall’accatastamento (potendo questa essere anche qualificata come “casa di lusso”, classificata in una delle categorie catastali A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico). Pertanto, se l’acquisto viene effettuato da una Srl, società di capitali, cioè soggetto Ires, in ogni caso la detrazione non si rende applicabile anche se trattasi di una società che opta per la tassazione per trasparenza in capo ai singoli soci. A maggior ragione, l’operazione di assegnazione della casa ai soci non risulta operazione agevolata. Se è pur vero che l’assegnazione ai fini Iva è equiparata a una cessione, la norma parla di cessione e non anche di assegnazione, che è una operazione societaria nettamente diversa, più identificabile con una attribuzione di utili in natura. Infatti, il legislatore, con tale disposizione, intende favorire la vendita delle case in classe energetica elevata, dal costruttore al privato persona fisica, attenuando la disparità di trattamento con le cessioni da privato, che scontano un'imposta di registro al 2% (come prima casa, rispetto a un'Iva al 4%, (articolo 1 Tariffa, nota II bis Dpr 131/86, n. 21, Tabella A, parte II, Dpr 633/72).