Fisco

Bonus energia esteso alle spese professionali

di Paolo Duranti e Gianluca Rozza


Fonte: Consulente Immobiliare
In materia di detrazione IRPEF delle spese sostenute per l'effettuazione di interventi finalizzati all'efficientamento energetico, la normativa estende espressamente l'agevolazione ai costi relativi alle "prestazioni professionali". Occorre dunque da un lato comprendere a quali tipologie di spesa si debba fare riferimento e dall'altro cercare di individuare l'esatto ambito applicativo della norma sotto il profilo soggettivo.
La detrazione in commento trova la sua disciplina nei seguenti provvedimenti:
a. articolo 1, commi da 344 a 347, legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007);
b. articolo 1, comma 48, legge 220 del 13 dicembre 2010 (legge di Stabilità 2011);
c. articolo 14, Dl 63 del 4 giugno 2013, convertito con modifiche dalla legge 90 del 3 agosto 2013;
d. da ultimo, articolo 1, comma 74, legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016). Quest'ultimo provvedimento, in particolare, ha prorogato il beneficio in esame a tutto il 2016.

Ambito di applicazione oggettivo
Sul punto il Legislatore si limita a specificare che rientrano tra le spese agevolabili sia le spese professionali rese per la realizzazione degli interventi, sia quelle finalizzate al conseguimento della certificazione necessaria per poter detrarre il costo.
In tale contesto si menziona l'attestazione obbligatoria circa la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Al riguardo si noti che in caso di più interventi sullo stesso edificio, l'attestazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario; inoltre, in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, tale documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori.
Un'altra prestazione professionale prevista è rappresentata dalla asseverazione fornita dal direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto, ai sensi del Dm 6 agosto 2009. Proseguendo, troviamo la relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'immobile deve depositare assieme alla denuncia dei lavori, e l'attestato di certificazione o qualificazione energetica. In caso di autocostruzione dei pannelli solari, rileva il corso di formazione obbligatorio.

Ambito di applicazione soggettivo
Sotto questo profilo la casistica potrebbe rivelarsi estremamente ampia e non catalogabile a priori: il Legislatore se ne occupa - in sede di indicazione degli adempimenti necessari ai fini della regolarità della detrazione - individuando talune figure professionali che rilevano in tale ambito. E' il caso, per esempio, del tecnico abilitato chiamato ad esprimersi attraverso l'apposita attestazione di cui si è fatto cenno al paragrafo precedente, oppure del direttore dei lavori che rilascia l'attestazione sostitutiva.
La legge assegna poi un ruolo ai professionisti che predispongono la relazione - che deve accompagnare la denuncia dei lavori - e l'attestato di certificazione o qualificazione energetica (contenente i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio) così come ai soggetti che organizzano e tengono i corsi di formazione per la realizzazione di pannelli solari.
L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, iscritti ai seguenti ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari. Si tenga presente infine che tutti i documenti citati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Condizioni
Documentazione relativa al rapporto tra committente e professionista
Affinché la parcella del professionista tecnico possa essere detratta fiscalmente - usufruendo del "bonus energia" - è necessario che tra l'attività effettuata e l'intervento realizzato sia riscontrabile un nesso specifico, cioè che la prestazione intellettuale sia volta alla realizzazione e/o certificazione dell'intervento oggetto di detrazione fiscale.
Pertanto, la fattura del professionista deve indicare in modo analitico la prestazione intellettuale svolta in relazione all'intervento detraibile; a questo proposito rileva il disposto del primo comma dell'articolo 1, Dpr 633 del 26 ottobre 1972, che detta il contenuto minimo che deve possedere la fattura (la quale può essere emessa "anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili").
In particolare, la fattura dev'essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
a. ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
b. descrizione della natura dei servizi forniti;
c. corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
d. aliquota e ammontare dell'imposta.
Nel caso in cui il professionista predisponga la certificazione indispensabile per l'intervento, il nesso causale è evidente; negli altri casi, invece, sarà necessario che il nesso causale sia valutato caso per caso, in modo da non incorrere in successive contestazioni da parte del Fisco. Sul punto si ritiene che un parere scritto di un fiscalista attestante la detraibilità della fattura in relazione all'intervento oggetto di detrazione possa contribuire a "mettere al riparo" da eventuali future contestazioni.

Tariffe professionali
Per quanto attiene nello specifico gli ingegneri e gli architetti vige il principio della inderogabilità delle determinazioni tariffarie dal 1976, ma sulla base dell'assunto secondo cui non vi sarebbe alcuna disposizione che preveda esplicitamente la nullità dei patti ad esse contrarie (cioè la sottoscrizione di un contratto dove sia previsto un compenso in deroga nei massimi o nei minimi delle tariffe) la giurisprudenza prevalente ritiene che tali categorie professionali potrebbero anche derogare dalle determinazioni tariffarie nei rapporti tra privati, ma tali comportamenti sarebbero sanzionabili dall'Ordine professionale di appartenenza. Non mancano peraltro opinioni giurisprudenziali discordanti.
In linea teorica la congruità della parcella del professionista è valutata e liquidata dall'Ordine di appartenenza soltanto in caso di contestazione da parte del committente o in assenza del contratto in deroga ai parametri tariffari; si precisa peraltro che con riferimento a quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile, le parcelle delle spese e delle prestazioni relative all'attività svolta da un professionista devono essere corredate dal parere di liquidazione della competente associazione professionale.
Tale parere deve accompagnare la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per la riscossione di un credito professionale. Pertanto, la mancanza della liquidazione effettuata dall'Ordine professionale di riferimento determina l'assenza della prova circa quanto effettivamente spetti alla controparte in relazione alle prestazioni rese dalla stessa.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 6534 del 12 marzo 2008) hanno stabilito che il parere di liquidazione reso dall'Ordine di appartenenza non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, bensì implica una valutazione di congruità sul quantum dovuto.

Modalità di pagamento
Anche alle spese relative alle prestazioni professionali finalizzate agli interventi in parola si rendono applicabili le prescrizioni dettate in via generale dalla norma, soprattutto con riferimento alle modalità di pagamento. I contribuenti non titolari di reddito d'impresa, in particolare, sono tenuti a effettuare il pagamento (anche) delle prestazioni professionali tramite bonifico bancario o postale dal quale risultino i seguenti elementi:
- causale del versamento;
- codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
- numero di partita Iva del professionista beneficiario del bonifico.

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