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Quando la pompa di calore non dà diritto al bonus mobili

di Marco Zandonà

La domanda

Non mi è chiaro se lavori di ristrutturazione edilizia (installazione di climatizzatore con pompa di calore) eseguiti e terminati ad ottobre 2012, per i quali si fruisce della detrazione Irpef del 50%, diano diritto o meno al bonus mobili per acquisti effettuati nel corso dell'anno 2016.

Da L'Esperto Risponde

La detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di € 10.000 (articolo 1, comma 47, della legge 190/2014, vedi guida al bonus mobili su www.agenziaentrate.it) per l'acquisto dei mobili in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 6 giugno 2013: abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50%. In sostanza mentre i mobili possono essere acquisti anche dopo l'ultimazione dei lavori e sino al 31 dicembre 2015, viceversa è essenziale che i lavori di ristrutturazione siano iniziati non prima del26 giugno 2012 data di entrata in vigore del potenziamento al 50% (articolo 11 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 134/2012). In particolare, per quanto riguarda il momento di inizio degli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per fruire anche della detrazione per i mobili, la C.M. 29/E/2013 specifica che si deve trattare di lavori le cui spese sono sostenute dal 26 giugno 2012 ed agevolate con la detrazione Irpef potenziata al 50%. Tale circostanza, a parere dell'Agenzia, è rappresentativa di “lavori in corso di esecuzione, ovvero terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto” e consente di presumere che l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile oggetto degli interventi di recupero. Ciò premesso, è comunque ammessa la possibilità di acquistare i mobili anche prima di aver sostenuto le spese relative ai lavori di recupero a condizione che questi siano stati già avviati. A tal fine, la data di avvio dei lavori può essere comprovata mediante le abilitazioni amministrative all'intervento, ove richieste, ovvero, per gli interventi che non necessitano di titoli abilitativi, utilizzando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del Dpr 445/2000 – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011). In conclusione, nel caso di specie se i lavori per la sostituzione del climatizzatori sono iniziati dopo il 26 giugno 2012, il bonus mobili trova applicazione, viceversa se i lavori sono iniziati prima di tale data il bonus mobili non trova applicazione.

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