Detrazione 50% per recupero edilizio e intestazione fatture
Da L'Esperto Risponde
Come espressamente precisato dall'Amministrazione finanziaria, la detrazione Irpef per il recupero edilizio delle abitazioni (articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), spetta, oltreché al proprietario o detentore dell'immobile, anche ai soggetti titolari di diritti reali sullo stesso, quali il nudo proprietario o l'usufruttuario (C.M. 57/E/1998). A tal fine la detrazione si ripartisce tenuto conto delle spese da ciascuno sostenute a prescindere dalle quote di ripartizione della proprietà (il diritto compete solo e per quanto ciascuno paga). L'unico limite è che l'ammontare massimo ripartibile della spesa tra comproprietari è pari a € 96.000 per singola unità immobiliare. Il pagamento può esser effettuato separatamente con distinti bonifici bancari o postali con indicazione del codice fiscale di chi sostiene le spese ( a fronte di specifiche fatture intestate sempre a chi sostiene le spese). In alternative è possibile un bonifico da conto cointestato con indicazione di tutti i codici fiscali di chi sostiene le spese e la ripartizione è riscontrabile nelle fatture dove deve essere indicato l'importo attribuibile al singolo cointestatario del bonifico. In pratica a fronte del bonifico unico occorre che in fattura sia indicata la ripartizione ovvero siano emesse fatture distinte ciascuno per la propria quota di spesa sostenuta. In caso di interventi su parti comuni i pagamenti vengono eseguiti dall'amministratore che poi ripartirà l'importo detraibile a tutti i condomini sulla base della tabella millesimale. Nella dichiarazione rilasciata dall'amministrazione ai singoli condomini poi potrà essere specificata la ripartizione tra usufruttuario e nudo proprietario o tra comproprietari della singola unità immobiliare sulla base delle richieste fatte preventivamente pervenire all'amministratore dai proprietari.