Ripartizione dello sconto fiscale del 50% tra i comproprietari
Nel caso di specie, trattandosi di un immobile posseduto da tre distinti soggetti (2 persone fisiche e una società), se la proprietà è divisa, siamo comunque in presenza di un minicondominio e le spese devono essere ripartite tra comproprietari sulla base della percentuale di proprietà, e anche se le spese sono interamente sostenute da uno dei tre comproprietari, in ogni caso l’importo detraibile non può superare la percentuale di spese spettante sulla base della quota di proprietà (33% per uno). In tal caso, non occorre anche chiedere il codice fiscale del condominio, che deve essere indicato nei bonifici di pagamento, ma basta quello del proprietario che sostiene le spese (articolo 16 bis del Tuir 917/86 e articolo 1, comma 74, lettera c, legge 208/2015; guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it, circolare 3/E del 2016)). Viceversa, se la proprietà è indivisa (proprietà indivisa dell’intero edificio costituito tra i tre comproprietari, cioè ciascuno è proprietario di una quota di tutto l'edificio e non di una singola unità immobiliare) siamo in presenza di una comunione e non di un condominio e le spese possono essere sostenute anche solo da uno dei comproprietari che ha diritto alla detrazione nei limiti del 50% di 96.000 euro, riferito a ciascuna delle unità immobiliari di cui è composto il fabbricato. In tal caso, basterà pagare le fatture con bonifico bancario o postale che contenga il codice fiscale del solo soggetto che sostiene le spese.
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