Fisco

Il quesito: case in classe «A» e «B» con beneficio sull'Iva

Marco Zandonà

Risposta
Il comma 56 dell’articolo 1 della legge 208/2015, legge di stabilità 2016, ha introdotto una detrazione Irpef commisurata al 50% dell’Iva dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi. Il beneficio, quindi, spetta alle persone fisiche che nel 2016 acquistano dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o B, a prescindere dall’uso che ne faranno (come “prima casa”, abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione) ed a prescindere dall’accatastamento (potendo questa essere anche qualificata come “casa di lusso”, classificata in una delle categorie catastali A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico). A norma dell’articolo 1, comma 56 della legge 208/2015, il beneficio in esame spetta ai contribuenti Irpef che, dall’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2016) al 31 dicembre 2016, effettuano acquisti di abitazioni, in classe energetica A o B, direttamente dalle “imprese costruttrici delle stesse”. Ciò premesso, possono ritenersi agevolati gli acquisti di abitazioni, in classe energetica A o B, per i quali la stipula del rogito deve intervenire tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016. Per fruire della detrazione non è richiesta una specifica modalità di pagamento (quale il bonifico bancario o postale), l’importante è che vengano emesse regolari fatture con l’indicazione dell’importo dell’Iva dovuta e che si tratti di casa in classe energetica A o B, ceduta dall’impresa costruttrice.

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