Fisco

Il quesito: il 50% non si cumula con l'acquisto agevolato per la locazione

Marco Zandonà

Da Condominio24

Ho intenzione di acquistare un alloggio di proprietà condominiale per destinarlo alla locazione. Vorrei sapere se l'acquisto è agevolato ai sensi del decreto legge n.133/2014, convertito dalla legge 164/14, e se posso contemporaneamente accedere alle agevolazioni per la ristrutturazione.

Risposta
L’articolo 21 del Dl 133/2014 (decreto Sblocca-Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n.164, prevede una deduzione Irpef, riconosciuta ai contribuenti, persone fisiche, che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, acquistano abitazioni di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014, ovvero ristrutturate, in classe energetica A o B, da destinare, nei successivi 6 mesi, alla locazione a canoni “agevolati” per almeno 8 anni. La deduzione è commisurata al 20% del prezzo dell’immobile, da assumere entro il limite massimo di 300.000 euro e va ripartita in 8 anni. Nel caso di specie, si acquista un immobile non nuovo, né ristrutturato (l’intervento di recupero viene eseguito dopo l’acquisto). Pertanto, la deduzione non trova applicazione. In ogni caso, anche se l’intervento di ristrutturazione avvenisse prima dell’acquisto, è prevista la non cumulabilità di tale deduzione con la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015. Si veda anche la guida al 50% ). In particolare, l’articolo 5 del decreto interministeriale 8 settembre 2015, attuativo della legge 164/2014, prevede espressamente che: «Le deduzioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con le altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese» (quali la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie).

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